Sentenza 14 luglio 1999, n.343
Alla luce della giurisprudenza amministrativa più liberale (aperta
all’ammissione alla sessione riservata, per l’immissione in ruolo,
anche di personale già precario su posti di classe di concorso
diversa da quella per cui si partecipa), la condizione dei docenti di
religione rispetto a quella di altri insegnanti, è diversa perché la
relativa prestazione è avvenuta sulla base di profili di
qualificazione professionale non costituenti titolo di accesso ad
altri insegnamenti; pertanto, non contrastano con gli art. 3 comma 1 e
97 comma 1 cost. gli art. 2 e 11 d.l. 6 novembre 1989 n. 357,
convertito con modificazioni dalla l. 27 dicembre 1989 n. 417, nella
parte in cui, ai fini del reclutamento in ruolo, con concorso per
titoli, dei professori precari, non assimilano al restante personale
gli insegnanti di religione.