Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Nota 04 maggio 2007, n.4383

Ministero della Pubblica Istruzione. Nota 4 maggio 2005, n. 4383: “Commissioni presso scuole paritarie”. Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI Ai Dirigenti degli Uffici Scolastici Provinciali LORO SEDI In relazione a quesiti pervenuti, si reputa opportuno far presente che commissioni con soli candidati esterni possono essere appositamente costituite, a seguito di autorizzazione […]

Sentenza 19 giugno 2007, n.220

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.
14, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme
generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell’articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53), nella parte in cui,
sostituendo il terzo periodo dell’art. 4, comma 4, della legge 10
dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore), dispone che, ove i candidati esterni iscritti agli esami
di Stato presso le scuole paritarie superino il cinquanta per cento
dei candidati interni, le commissioni d’esame per i candidati esterni
eccedenti il predetto limite «possono essere costituite soltanto
presso gli istituti statali» e non anche presso gli istituti
paritari. Questa previsione, infatti, non è irragionevole. Essa si
collega, anzitutto, all’esigenza di evitare che le scuole paritarie
diventino sede privilegiata di esami a scapito della serietà
dell’esame di Stato, richiesta dal quinto comma dell’art. 33 Cost.,
così prevenendo la loro trasformazione da luogo di insegnamento in
sedi per esami di Stato. La scelta del legislatore risponde, inoltre,
alla finalità di distribuire in modo più razionale sul territorio la
domanda eccedente il limite sopra ricordato, atteso che le scuole
statali – presso le quali esistono oramai tutti i percorsi formativi
– sono più numerose e diffuse di quelle paritarie.

Ordinanza 12 giugno 2007, n.2920

Non appare dotato di sufficiente consistenza giuridica e, quindi, dei
necessari requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, il
ricorso proposto avverso l’ordinanza ministeriale con la quale si
stabilisce, sul piano didattico, che l’insegnamento della religione
cattolica concorre alla formazione del “credito scolastico”, di
cui all’art. 11 del D.P.R. n. 323/1988, per gli esami di maturità,
trattandosi di norma amministrativa più volte reiterata sicuramente
sin dal 2001 contro cui, originariamente, non è mai stato proposto un
mezzo di gravame.

Ordinanza 24 maggio 2007, n.2408

L’art. 8, punti 13-14 dell’O.M. n. 26/2007 prot. 2578
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4108] (Istruzioni
e modalità per lo svolgimento degli esami di stato nelle scuole
statali e non statali), viola il precetto di cui all’art. 309, IV°
del D.Lgs. n. 297/1994, posto che quest’ultima norma configura
l’insegnamento della religione quale materia extracurriculare, come
è dimostrato dal fatto che il relativo il giudizio – per coloro che
se ne avvalgono – non fa parte della pagella scolastica, ma deve
essere comunicato con una separata “speciale nota”. Sul piano
didattico, pertanto, l’insegnamento della religione non può a
nessun titolo, concorrere alla formazione del “credito
scolastico”, di cui all’art. 11 del D.P.R. n. 323/1988, per gli
esami di maturità, dando luogo altrimenti ad una disparità di
trattamento con gli studenti che non seguono nè l’insegnamento
religioso, nè usufruiscono di attività sostitutive.

Ordinanza ministeriale 15 marzo 2007, n.26

Ministero della Pubblica Istruzione. Ordinanza ministeriale n. 26 del 15 marzo 2007, prot. n. 2578: “Istruzioni e modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole statali e non statali. Anno scolastico 2006/2007”. Ministero della Pubblica Istruzione. Dipartimento per l’Istruzione. Direzione Generale […]

Ordinanza 31 luglio 2006, n.58

Ministero della Pubblica Istruzione. Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici. Ordinanza 31 luglio 2006, n. 58: “Calendario scolastico nazionale per l’anno 2006/2007”. IL MINISTRO VISTO l’art. 74 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni e integrazioni; VISTO l’art.138 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, che delega alle Regioni la determinazione […]

Ordinanza 02 marzo 2006, n.331

Appare rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale sollevata in relazione all’art. 14,
comma 5, del d.lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 nella parte in cui,
sostituendo il terzo periodo dell’art. 4, coma 4, della legge 10
dicembre 1997, n. 425, dispone che – per l’eventuale configurazione
di commissioni di esame di Stato formate da soli candidati privatisti
– queste ultime “possono essere costituite soltanto presso gli
istituti statali”, per contrasto con i principi costituzionali
desumibili dagli artt. 76, 41, 3 e 33, comma 4, della Costituzione.

Decreto legislativo 19 novembre 2004, n.286

Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286: ” Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonche’ riordino dell’omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53″. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 282 del 1 dicembre 2004) IL PRESIDENTE DELLA […]