Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n.344

Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344: "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80". (Da "Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana" n. 291 del 16 dicembre 2003) (omissis) Art. 100 (Oneri di utilità sociale) 1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei […]

Risoluzione 17 giugno 1996, n.99/E

Le erogazioni liberali del reddito d’impresa sono deducibili ex art.
65, 2º co., lett. a), TUIR, anche se effettuate a favore di persone
giuridiche di diritto straniero, a condizione che ricorrano i
requisiti essenziali richiesti dalla legislazione italiana. Nel caso
degli enti di diritto vaticano tali requisiti appaiono soddisfatti
dall’assetto complessivo dei rapporti tra lo Stato Città del Vaticano
e la Repubblica Italiana, in virtù del quale il provvedimento
canonico di erezione o di approvazione dell’ente ecclesiastico è di
per sé sufficiente a conferire la piena soggettività di diritto alla
fondazione. La personalità di diritto canonico è portatrice di
effetti diretti nell’ordinamento italiano, in adempimento alle norme
speciali pattizie, fatte salve le formalità di iscrizione nei
registri delle persone giuridiche italiane anche per gli enti che
stabiliscono la sede in Italia senza rinunciare alla nazionalità
originaria. Ricorrendo nella specie le caratteristiche dell’ente non
commerciale, è applicabile alla fondazione il regime tributario
dell’art. 114 TUIR relativo alle imposte di registro e di bollo.

Sentenza 27 maggio 1996, n.178

É inammissibile la questione di legittimità costituzionale,
sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 8, 19 e 53 Cost., dell’art.
10 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (‘recté: art. 10, primo
comma, lett. e), i) ed l), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) –
nella parte in cui dispone la deducibilità dal reddito, ai fini
dell’IRPEF, di erogazioni liberali dei fedeli di quelle sole
confessioni religiose che abbiano stipulato un’intesa con lo Stato
italiano – in quanto la possibilità di prendere in esame la
necessità di estendere alle confessioni senza intesa la attribuzione
di un beneficio che in ipotesi “si assumesse essere allo stato
illegittimamente limitato” alle sole confessioni con intesa, è ‘in
limine’ preclusa e resa inutile dalla mancanza di una “disciplina,
posta da una legge comune, volta ad agevolare l’esercizio” del diritto
di libertà religiosa.