Sentenza 25 maggio 2005, n.6634
L’art. 49, della legge n. 222 del 20 maggio 1985, recante
“Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il
sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi”, prevede
l’istituzione di “una apposita commissione paritetica, nominata
dall’autorità governativa e dalla Conferenza episcopale italiana”,
finalizzata – al termine di ogni triennio successivo al 1989 – alla
“revisione dell’importo deducibile” delle erogazioni liberali in
favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero e alla
“valutazione del gettito” derivante dall’otto per mille, per la
predisposizione “eventuali modifiche”. Detta Commissione svolge dunque
un’attività essenzialmente propositiva, i cui destinatari non possono
che essere il Governo o il Parlamento, quali titolari rispettivamente
della funzione di indirizzo politico e di quella legislativa, in
ragione sia della incidenza degli apprezzamenti di detta Commissione
sulle concrete modalità di funzionamento del sistema di finanziamento
in questione, sia della mancata attribuzione a tale Commissione di una
funzione amministrativa in senso stretto (non risultando dalla legge
che ad essa sia demandata la cura di un interesse pubblico specifico
mediante un procedimento destinato a sfociare in un qualche tipo di
atto provvedimentale). Pertanto, posto che la giurisprudenza
amministrativa si è ormai pacificamente attestata nel senso della
inammissibilità di una domanda di accesso che non abbia “ad oggetto
documenti ed attività qualificabili come amministrative, quanto meno
in senso oggettivo e funzionale”, negando la proponibilità dell’actio
ad exhibendum in relazione ad atti attinenti l’esercizio della
funzione giurisdizionale “o di altro potere dello Stato diverso da
quello amministrativo” (così Cons. Stato, sez. IV, 22 giugno 2004, n.
4471), deve escludersi nel caso di specie l’accesso ai documenti
relativi alla suddetta Commissione, la cui peculiare composizione –
sei membri, nominati per metà dalla Conferenza episcopale italiana e
per metà dal Presidente del Consiglio dei ministri – dimostra, anche
sotto il profilo soggettivo, l’estraneità della stessa
all’organizzazione amministrativa in senso proprio.