Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 18 gennaio 2002

Decreto di erezione dell’Amministrazione Apostolica personale “San Giovanni Maria Vianney”, 18 gennaio 2002. Il bene delle anime è la suprema legge della Chiesa che Dio ha voluto per salvare gli uomini nell’unità del popolo della nuova alleanza costituito nel suo sangue; Cristo Gesù ha dato, infatti, la vita per fare di tutti gli uomini una […]

Delibera 18 aprile 1985, n.23

Conferenza Episcopale Italiana, Delibera n. 23 del 18 aprile 1985: “Erezione e soppressione delle associazioni pubbliche a carattere nazionale”. (da Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana” n. 3/1985) Gli organi della Conferenza Episcopale Italiana competenti per l’erezione e la soppressione delle associazioni pubbliche di fedeli a carattere nazionale, a norma dei cann. 312, § 1 e […]

Accordo 13 aprile 1994

Accordo fra la Santa Sede e il Land Sassonia-Anhalt, il Land Brandeburgo e lo Stato Libero di Sassonia sull’erezione della diocesi di Magdeburgo. Firmato il 13 aprile 1994. Pubblicato in AAS 87 (1995), pp. 129-137. Fra la Santa Sede e il Land Sassonia-Anhalt come anche il Land Brandeburgo e lo Stato Libero di Sassonia, considerando […]

Accordo 14 giugno 1994

Accordo fra la Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia sull’erezione della Diocesi di Erfurt. Firmato il 14 giugno 1994. Pubblicato in AAS 87 (1995), pp. 145-154. Fra la Santa Sede e lo Stato Libero di Turingia, considerando il 4178 vigente Concordato fra la Santa Sede e il Reich Germanico del 20 luglio 1933, […]

Risoluzione 17 giugno 1996, n.99/E

Le erogazioni liberali del reddito d’impresa sono deducibili ex art.
65, 2º co., lett. a), TUIR, anche se effettuate a favore di persone
giuridiche di diritto straniero, a condizione che ricorrano i
requisiti essenziali richiesti dalla legislazione italiana. Nel caso
degli enti di diritto vaticano tali requisiti appaiono soddisfatti
dall’assetto complessivo dei rapporti tra lo Stato Città del Vaticano
e la Repubblica Italiana, in virtù del quale il provvedimento
canonico di erezione o di approvazione dell’ente ecclesiastico è di
per sé sufficiente a conferire la piena soggettività di diritto alla
fondazione. La personalità di diritto canonico è portatrice di
effetti diretti nell’ordinamento italiano, in adempimento alle norme
speciali pattizie, fatte salve le formalità di iscrizione nei
registri delle persone giuridiche italiane anche per gli enti che
stabiliscono la sede in Italia senza rinunciare alla nazionalità
originaria. Ricorrendo nella specie le caratteristiche dell’ente non
commerciale, è applicabile alla fondazione il regime tributario
dell’art. 114 TUIR relativo alle imposte di registro e di bollo.