Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 15 novembre 2002, n.39709

La disposizione dell’art. 698, comma 1, c.p.p., che prevede quale
causa ostativa alla estradizione la fondata ragione per ritenere che
l’imputato o il condannato verranno sottoposti ad atti persecutori o
discriminatori per motivi, fra gli altri, di condizioni personali o
sociali, amplia e ricalca la norma di cui all’art. 3, comma 2, della
convenzione europea di estradizione e costituisce applicazione, nella
materia della estradizione, del più generale principio di
salvaguardia del diritto fondamentale dell’individuo alla libertà ed
alla sicurezza contro qualsiasi forma di discriminazione per motivi di
razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni
politiche o di condizioni personali o sociali. Nella specie la Corte
ha escluso che fosse ravvisabile un atto persecutorio nella richiesta
di estradizione riguardante una persona di religione diversa da quella
islamica, ufficiale nello Stato richiedente, condizione che avrebbe
esposto l’estradando al giudizio secondo la legge della Sharja.