Sentenza 24 aprile 2001, n.5153
Ai fini del computo del periodo di servizio necessario per
l’ammissione alle sessioni di esame riservate di abilitazione
all’insegnamento nelle scuole secondarie, non può essere computato il
servizio di insegnamento della religione nella scuola statale non
esistendo rispetto a questo insegnamento, in considerazione del regime
concordatario particolare operante nella materia, una classe di
abilitazione o di concorso né uno specifico titolo di studio, ed
essendo il titolo abilitante costituito dal certificato di idoneità
rilasciato dall’ordinario diocesano, e cioè da un’Autorità estranea
all’ordinamento italiano. La diversità dei requisiti richiesti per
gli incarichi di docenza “ordinari” e quelli relativi alla
religione esclude la sussistenza di uguali situazioni regolate in modo
diverso e della conseguente violazione dei principi costituzionali,
invocati dall’appellante (l’insegnante di religione, a differenza
di ogni altro docente, è assunto e mantenuto in servizio in base al
giudizio discrezionale di un’autorità totalmente diversa da quella
scolastica).