Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 13 dicembre 2004, n.389

Posto che gli artt. 159 e 190 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297 si limitano a disporre l’obbligo a carico dei Comuni di fornire
gli arredi scolastici, non sussiste fra tali disposizioni legislative
e quelle regolamentari richiamate dal remittente quel rapporto di
integrazione e specificazione che avrebbe consentito, secondo il
remittente stesso, l’impugnazione delle disposizioni legislative
“come specificate” dalle norme regolamentari. L’impugnazione delle
disposizioni del testo unico si appalesa, dunque, come il frutto di un
improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una
questione di legittimità concernente norme regolamentari che, prive
di forza di legge, non possono costituire oggetto di un sindacato di
legittimità costituzionale.

Sentenza 01 luglio 2002, n.327

E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 405 del codice penale,
nella parte in cui, per i fatti di turbamento di funzioni religiose
del culto cattolico, prevede pene più gravi, anziché le pene
diminuite stabilite dall’articolo 406 del codice penale, per gli
stessi fatti commessi contro gli altri culti. Il principio
fondamentale di laicità dello Stato, che implica equidistanza e
imparzialità verso tutte le confessioni, non potrebbe infatti
tollerare che il comportamento di chi impedisca o turbi l’esercizio
delle funzioni, cerimonie o pratiche religiose di culti diversi da
quello cattolico, sia ritenuto meno grave, e quindi assoggettato a
più lieve trattamento sanzionatorio, rispetto al comportamento di chi
compia i medesimi fatti ai danni del culto cattolico.

Sentenza 13 novembre 2000, n.508

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 402 del codice penale che
punisce con la reclusione fino a un anno “chiunque pubblicamente
vilipende la religione di Stato”, accordando una tutela privilegiata
alla sola religione cattolica, ritenuta fattore di unita’ morale della
Nazione e assunta a elemento costitutivo della compagine statale. Non
e’ infatti conforme ai principi fondamentali di uguaglianza di tutti i
cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e
di uguale liberta’ davanti alla legge di tutte le confessioni
religiose (art. 8 della Costituzione), nonche’ al “principio supremo”
di laicita’, che caratterizza in senso pluralistico la forma del
nostro Stato, l’atteggiamento di quest’ultimo non equidistante e
imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose e la
mancanza di parita’ nella protezione della coscienza di ciascuna
persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione di
appartenenza.