Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 24 gennaio 1977, n.7

Legge regionale 24 gennaio 1977, n. 7: “Istituzione dei consultori familiari”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Basilicata” n. 2 del 1 febbraio 1977) (Omissis) ARTICOLO 10 (Modalità ed oneri delle prestazioni) Le prestazioni dei servizi gestiti dalle ULSSS o dagli altri Enti con esse convenzionati sono erogate gratuitamente in favore dei cittadini italiani e stranieri, […]

Sentenza 04 giugno 2002, n.580

Dall’art. 24, 1 e 4 comma, così come, ad integrazione, dall’art. 27,
2 comma della legge n. 101/1989, è chiaramente esplicitato che le
Comunità ebraiche sono enti di diritto privato, soggette pertanto al
regime giuridico proprio di tali enti, anche relativamente alla
disciplina dei rapporti di lavoro, complessivamente considerata; si
deve attribuire all’art. 31 della stessa legge, ed in particolare
all’inciso “in atto” in essa contenuto, l’unico senso logico e
letterale possibile, ovvero che legislatore ha voluto regolare secondo
il regime giuridico (di tipo pubblicistico) preesistente alla suddetta
legge i soli rapporti ancora non esauriti all’atto della sua
pubblicazione; non certo che, anche per i rapporti instaurati dopo,
continuasse ad operare il regime giuridico originario.

Sentenza 27 gennaio 2004, n.1607

L’art. 1, d.l. 19 giugno 1970 n. 370, nel disporre il riconoscimento,
all’atto del superamento del periodo di prova, del servizio non di
ruolo precedentemente prestato in qualità di insegnante (anche presso
le scuole italiane all’estero, in base all’art. 14, l. 26 maggio 1975
n. 327) si riferisce soltanto alle scuole statali e pareggiate, con
conseguente esclusione del servizio prestato presso istituti
legalmente riconosciuti. Il servizio non di ruolo prestato presso
scuole italiane all’estero, in base all’art. 6 della legge n. 576 del
1970, è riconosciuto solo qualora il docente incaricato si stato
assunto dal Ministero degli Affari Esteri ai sensi dell’art. 9 della
stessa legge.

Ordinanza 16 gennaio 2003, n.3661

Non viola i limiti esterni della giurisdizione contabile la pronuncia
con la quale la Corte dei conti abbia condannato al risarcimento del
danno erariale i componenti del consiglio di amministrazione di una
Ipab esercitante la propria attività in una limitata parte del
territorio locale nazionale (nella specie, “Oasi” di Verona), atteso
che l’art. 58 della legge n. 142 del 1990 (estensivo della disciplina
della responsabilità amministrativa degli impiegati civili dello
Stato anche ai dipendenti ed agli amministratori degli enti locali)
deve intendersi riferito a tutti gli enti locali e non soltanto a
quelli territoriali, salva prova (del tutto assente nel caso di
specie) della natura e qualità di ente privato dell’istituzione “de
qua”.