Sentenza 12 giugno 2003, n.15753
In tema di esonero dal pagamento dei contributi Cuaf, in favore dei
soggetti che erogano prestazioni assistenziali, l’art. 23 bis del d.l.
n. 663 del 1979 (convertito in legge n. 33 del 1980) ha condizionato
il beneficio all’assenza, in capo a detti soggetti, del fine di lucro;
ne consegue, con riferimento ad attività assistenziale gestita da
Congregazione religiosa, l’irrilevanza della qualificazione in sè
della Congregazione quale imprenditrice commerciale o quale ente
morale, dovendosi indagare invece sulla rispondenza a fine di lucro
dell’attività imprenditoriale concretamente svolta nelle singole
strutture dell’organizzazione. Il relativo giudizio, se congruamente
motivato ed esente da vizi logico – giuridici, è incensurabile in
sede di legittimità.