Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Intesa 15 ottobre 1994

Regione Veneto – Provincia Ecclesiastica Veneta: “Intesa tra la Regione Veneto e la Provincia Ecclesiastica Veneta per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico e storico degli Enti ecclesiastici”, 15 ottobre 1994. Premesso: a) che il patrimonio culturale di proprieta` degli Enti ecclesiastici esistenti e operanti nel Veneto riveste un considerevole interesse nel quadro […]

Intesa 27 dicembre 1999

Regione Valle d’Aosta – Diocesi di Aosta: “Intesa tra la Regione Valle d’Aosta e la Diocesi di Aosta per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni ecclesiastiche”, 27 dicembre 1999. Nel pieno rispetto della legislazione vigente nell’ambito della collaborazione tra Stato e Chiesa per la tutela […]

Convenzione 24 ottobre 1997

Regione Valle d’Aosta – Diocesi di Aosta: “Convenzione tra la Regione Valle d’Aosta e l’Ordinario diocesano in materia di archivi degli enti ecclesiastici dipendenti dall’autorita`diocesana e delle associazioni di culto”, 24 ottobre 1997. Premessa La presente convenzione e` stipulata tra la Regione Autonoma Valle d’Aosta e l’Ordinario diocesano ai sensi della L.R. 21 luglio 1997, […]

Intesa 17 dicembre 1997

Regione Umbra – Conferenza Episcopale Umbra: “Intesa tra la Regione Umbria e la Conferenza Espiscopale Umbra sul documento «Grande Giubileo del 2000 – Programma per l’Umbria »”, 17 dicembre 1997. La Conferenza Episcopale Umbra Rappresentata da S.E. Mons. Sergio Goretti e la Regione dell’Umbria rappresentata dal Presidente pro-tempore della Giunta regionale, Prof. Bruno Bracalente Ricordata […]

Intesa 22 febbraio 1996

Regione Umbria – Conferenza Episcopale Umbra: “Intesa tra la Regione Umbria e la Conferenza Espiscopale Umbra per la costituzione di una Commissione Paritetica per il Giubileo del’anno 2000”, 22 febbraio 1996. La Conferenza Episcopale Umbra Rappresentata da S.E. Mons. Pietro Bottaccioli e la Regione dell’Umbria rappresentata dal Presidente, pro-tempore, della Giunta regionale Prof. Bruno Bracalente […]

Protocollo di intesa 22 febbraio 1994

Regione Umbria – Conferenza Episcopale Umbra: “Protocollo d’intesa tra la Regione Umbria e la Conferenza Episcopale Umbra per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni e servizi culturali ecclesiastici”, 22 febbraio 1994. L’anno millenovecentonovantaquattro il giorno ventidue del mese di febbraio in Perugia, nella sede della Giunta Regionale, Via Pievaiola n. 15, avanti a me […]

Intesa 17 giugno 2000

Provincia Autonoma di Trento – Arcidiocesi di Trento: “Intesa tra la Provincia Autonoma di Trento e l’Arcidiocesi di Trento relativa alla tutela e alla valorizzazione di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche”, 17 giugno 2000. Tra i Signori: Lorenzo Dellai, nato a Trento, il 28 novembre 1959, e domiciliato per […]

Protocollo di intesa 23 aprile 1993

Provincia di Pistoia e Comune di Pistoia – Vescovo di Pistoia: “Convenzione tra la Provincia di Pistoia, il Comune di Pistoia e il Vescovo di Pistoia per la pubblica fruizione degli istituti culturali ecclesiastici”, 23 aprile 1993. PREMESSO A) che i sotto elencati Istituti culturali ecclesiastici: 1) Archivio vescovile, situato in Palazzo Vescovile, Via Puccini, […]

Sentenza 02 dicembre 2004, n.372

Le questioni di legittimità costituzionale, formulate nei confronti
dello Statuto della Regione Toscana, possono distinguersi in censure
aventi ad oggetto proposizioni che rientrano tra i “Principi generali”
e le “Finalità principali” dello Statuto e censure che riguardano,
invece, norme specifiche dello stesso. Ai fini della analisi delle
questioni relative al primo gruppo di censure, occorre rilevare che
alle enunciazioni in esame, anche se materialmente inserite in un
atto-fonte, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica,
collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi
delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità
regionale al momento dell’approvazione dello statuto. Se dunque si
accolgono tali premesse, sul carattere non prescrittivo e non
vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo, ne deriva che
esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o
anche politica, ma certo non normativa. Sono pertanto dichiarate
inammissibili – per carenza di lesività – le questioni di
legittimità costituzionale delle seguenti disposizioni dello Statuto
della Regione Toscana: art. 3, comma 6, secondo il quale “la Regione
promuove, nel rispetto dei principi costituzionali, l’estensione del
diritto di voto agli immigrati”; art. 4 comma 1, lettera h), il quale
dispone che la Regione persegue, tra le finalità prioritarie, “il
riconoscimento delle altre forme di convivenza”; art. 4 comma 1,
lettere l) e m), che, rispettivamente, stabiliscono quali finalità
prioritarie della Regione “il rispetto dell’equilibrio ecologico, la
tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale, la conservazione
della biodiversità, la promozione della cultura del rispetto degli
animali”, nonché “la tutela e la valorizzazione del patrimonio
storico artistico e paesaggistico”; art. 4 comma 1, lettere n), o) e
p), che stabiliscono, quali finalità prioritarie della Regione, “la
promozione dello sviluppo economico e di un contesto favorevole alla
competitività delle imprese, basato sull’innovazione, la ricerca e
la formazione, nel rispetto dei principi di coesione sociale e di
sostenibilità dell’ambiente”, “la valorizzazione della libertà di
iniziativa economica pubblica e privata, del ruolo e della
responsabilità sociale delle imprese”, “la promozione della
cooperazione come strumento di democrazia economica e di sviluppo
sociale, favorendone il potenziamento con i mezzi più idonei”.

Sentenza 06 dicembre 2004, n.379

Le censure relative all’art. 2, comma 1, lettera f), della delibera
statutaria impugnata, nella parte in cui la Regione si pone
l’obiettivo di assicurare “nell’ambito delle facoltà che le sono
costituzionalmente riconosciute, il diritto di voto degli immigrati
residenti”, sono da considerarsi inammissibili, posto il carattere non
prescrittivo e non vincolante di tali enunciazioni statutarie, che
esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o
politica, ma non normativa. Tale disposizioni non comportano pertanto
alcuna violazione, né alcuna rivendicazione di competenze
costituzionalmente attribuite allo Stato, con conseguente
inammissibilità, per inidoneità lesiva, della disposizione
impugnata. Risultano, inoltre, infondate le questioni di legittimità
costituzionale relative agli artt. 13, comma 1, lettera a); 15, comma
1; 17; 19; 24, comma 4; 26, comma 3; 28, comma 2; 49, comma 2; 62,
comma 3, dello Statuto in esame. La censura di illegittimità relativa
all’art. 45, comma 2, della deliberazione impugnata risulta fondata
limitatamente al terzo periodo di detto comma. Le scelte in tema di
incompatibilità fra incarico di componente della Giunta e di
Consigliere regionale possono infatti essere originate da opzioni
statutarie in tema di forma di governo della Regione, ma – come
questa già affermato dalla Corte nella sentenza n. 2 del 2004 –
occorre rilevare che il riconoscimento, contenuto nell’art. 123
della Costituzione, del potere statutario in tema di forma di governo
regionale è tuttavia accompagnato dalla previsione disposta
dall’art. 122 della Costituzione, con consegunete esclusione –
dall’ambito della autonomia statutaria – della disciplina dei
particolari oggetti a cui detto articolo espressamentesi riferisce.