Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 05 novembre 2004

Decreto 5 novembre 2004: “Criteri e modalità per l’erogazione dei contributi ad enti di culto per promuovere o favorire le iniziative e finalità religiose di beneficenza e di istruzione – Legge regionale 14 dicembre 1953, n. 65”. L’ASSESSORE PER LA FAMIGLIA, LE POLITICHE SOCIALI E LE AUTONOMIE LOCALI Visto lo Statuto della Regione; Viste le […]

Ordinanza 30 maggio 2005, n.11426

L’art. 7, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 504 del 1992 prevede
l’esenzione dall’ICI per gli immobili, utilizzati da enti non
commerciali, “destinati esclusivamente allo svolgimento di attività
assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive,
culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui
all’articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222”.
L’art. 59, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 446/1997 ha tuttavia in
parte modificato la portata applicativa della norma suddetta,
disponendo che i Comuni possano stabilire che il diritto all’esenzione
in questione competa solo ove i fabbricati “oltre che utilizzati,
siano anche posseduti dall’ente non commerciale utilizzatore”. Ne
discende che, in base alla normativa previgente, applicabile sino al
31.12.1997, deve ritenersi che l’esenzione dall’ICI, spetti anche a
soggetti diversi dagli enti non commerciali, essendo sufficiente che
gli stessi abbiano dato in locazione i beni ad alcuno di tali
soggetti, e che costoro li utilizzino per l’espletamento di una delle
attività previste dalla precitata disposizione dell’art. 7. Ciò
posto, la Corte ritiene rilevante in causa e non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale del suddetto
art. 59, comma 1°, lett. c) del Decreto Legislativo 15.12.1997 n.
446, per contrasto con gli artt. 3, 23 e 53 della Costituzione. La
sopravvenuta disposizione dell’art. 59, infatti, impone una
irragionevole rilettura dell’art. 7, comma 1, lett. i), che contrasta
con i principi di eguaglianza e di capacità contributiva desumibili
dagli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto esonera taluni
soggetti dal concorso alla spesa pubblica, prescindendo dalla
manifestazione di ricchezza e di capacità economica espressa dal bene
posseduto, avendo altresì riguardo a requisiti soggettivi ed
oggettivi posseduti da terzi; inoltre, vulnera la riserva di legge –
desumibile dall’art. 23 Cost. – assegnando agli enti locali il potere
di stabilire con norme regolamentari presupposti impositivi e casi di
esenzione.

Risoluzione 02 maggio 1994, n.2/1032

Ministero delle Finanze. Risoluzione 2 maggio 1994, n. 2/1032: “Concessione in uso di immobili di proprietà dello Stato: soggettività passiva ai fini dell’applicazione dell’ICI”. (Omissis) In riferimento ai quesiti posti con la nota sopradistinta, la Scrivente osserva, preliminarmente ed in via generale, che la concessione in uso o con canone meramente ricognitorio degli immobili di […]

Circolare ministeriale 26 giugno 1998, n.168/E

Circolare ministeriale 26 giugno 1998 n. 168/E: “Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460: disposizioni riguardanti le organizzazioni non lucrative di utilità sociale”. PREMESSA Con circolare n.124/E del 12 maggio 1998 sono stati forniti i chiarimenti necessari al fine di assicurare uniformita’ di interpretazione da parte degli uffici interessati relativamente alle norme concernenti il riordino […]

Circolare 26 febbraio 2003, n.14/E

Agenzia delle Entrate. Circolare 26 febbraio 2003, n. 14/E: “Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460: attivita’ di controllo nei confronti delle organizzazioni iscritte nell’anagrafe unica delle ONLUS”. 1. Premessa In attuazione della delega recata dall’articolo 3, commi 188 e 189 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, con il decreto legislativo 4 dicembre 1997, […]

Decreto Presidente Repubblica 22 dicembre 1986, n.917

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: "Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi". (Omissis) Art.10. Oneri deducibili (1) 1. Dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo, i seguenti oneri sostenuti dal contribuente: (…) i) le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di [lire […]

Sentenza 23 marzo 2005, n.6316

Gli immobili adibiti a sede vescovile godono dell’esenzione di cui
all’art. 7, comma 1, lettera i),del D.Lgs.n.504/1992. L’episcopio,
e cioè la sede della diocesi e della curia vescovile, è infatti un
immobile destinato all’esercizio del ministero proprio del Vescovo
diocesano (canoni 381-402 del Codice di diritto canonico) e delle
attività istituzionali della diocesi (canoni 469-494 del Codice di
diritto canonico); attività che sono ex lege definite come di
“religione e di culto” (art. 2, comma 1, della legge n. 222/1985).
Tale circostanza esclude, pertanto, ogni possibilità che presso detti
edifici si svolgano “attività oggettivamente commerciali”, il cui
esercizio – secondo l’orientamento più volte espresso dalla Suprema
Corte – è la sola condizione che possa escludere l’applicabilità del
beneficio, di cui al suddetto art. 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs.
n. 504/1992, agli immobili posseduti da enti ecclesiastici. Né – ai
fine dell’applicabilità dell’esenzione in questione – può
rilevare le circostanza che il Vescovo diocesano abiti nell’immobile o
che nello stesso si trattino gli affari amministrativi e giudiziari
della diocesi, in quanto “attività non strettamente religiose”. Il
fatto che il Vescovo abiti nel palazzo vescovile, infatti, non
trasforma in abitazione privata l’immobile in questione, che rimane la
sede istituzionale del Vescovo stesso, il quale vi abita proprio per
l’esercizio della sua funzione e della sua missione, anche in
adempimento dell’obbligo della residenza personale nella diocesi
impostogli dal canone 395 del Codice di diritto canonico. Il fatto che
nel palazzo vescovile si trattino gli affari amministrativi e
giudiziari della diocesi, inoltre, costituisce il normale esercizio
della potestà di governo della diocesi attribuita al Vescovo,
qualificabile dunque, in quanto tale, come attività strettamente
religiosa.

Statuto 30 giugno 2005

Statuto dell’Associazione delle Fabbricerie d’Italia (A.F.I.), 30 giugno 2005. Art. 1 – Costituzione, denominazione e durata È costituita l’“ASSOCIAZIONE DELLE FABBRICERIE D’ITALIA”, associazione senza scopo di lucro a norma degli artt. 36 e seguenti del Codice civile. L’Associazione ha durata illimitata, salvo quanto previsto dal presente statuto o dalle norme di legge. L’Associazione non ha […]

Sentenza 17 gennaio 2002, n.11275

In materia di beni culturali ed ambientali, risulta sussistere
continuità normativa tra la disposizione dell’art. 11 della legge 1
giugno 1939, n. 1089, contenente divieto di interventi su beni
vincolati non preceduti dalla prescritta autorizzazione, e l’art. 118
del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, che punisce la
demolizione, rimozione, modificazione, restauro senza autorizzazione,
nonché l’esecuzione di opere di qualunque genere sui citati beni
senza approvazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha
ritenuto sussistere il “fumus” del reato de quo, legittimante il
sequestro preventivo dell’impianto di illuminazione della cattedrale
di Trani, per il quale non risultava rispettata la prescrizione
contenuta nell’autorizzazione di sottoporre ogni passaggio esecutivo a
sopralluoghi della soprintendenza).

Sentenza 26 febbraio 2002, n.9378

Le modifiche apportate al concordato tra lo Stato Italiano e la Santa
Sede (mediante l’accordo firmato il 18 febbraio 1984 e per effetto
della Legge 121/1985 di ratifica ed esecuzione) hanno soppresso ogni
ingerenza dello Stato nell’amministrazione dei beni appartenenti agli
enti ecclesiastici, per cui è venuta meno con effetto immediato la
disciplina del controllo dello Stato sugli atti eccedenti l’ordinaria
amministrazione dei patrimoni dei benefici (ora soppressi), ex
articolo 30 del concordato del 1929 ed ex articoli 12 e 13 14 legge 27
maggio 1929, n. 848 e 23 del Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262.
La conseguenza di questa soppressione fa sì che anche la validità
dei contratti in corso deve essere accertata secondo le nuove
disposizioni. (Nella specie, la Suprema Corte, sulla base
dell’enunciato principio, ha ritenuto sussistente la piena efficacia
di un contratto preliminare di vendita immobiliare intercorso tra un
beneficio parrocchiale ed una società a seguito del venir meno della
necessità dell’autorizzazione dell’autorità tutoria “ex lege” n. 848
del 1929).