Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Concordato 20 luglio 1933

"Concordato fra la Santa Sede e il Reich Germanico", 20 luglio 1933 (omissis) Sua Santità il Sommo Pontefice Pio XI e il Presidente del Reich Germanico, concordi nel desiderio di consolidare e sviluppare le relazioni amichevoli esistenti fra la Santa Sede e il Reich Germanico, volendo regolare i rapporti fra la Chiesa Cattolica e lo […]

Legge regionale 10 luglio 2006, n.19

Regione Puglia. Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19: “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”. (B.U. 12 luglio 2006, n. 87) Art. 1 (Finalità) 1. La Regione Puglia programma, coordina e assicura sul territorio un sistema integrato d’interventi e servizi sociali […]

Decreto legge 04 luglio 2006, n.223

Decreto legge 4 luglio 2006, n. 233: “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 153 del 4 luglio 2006) (Omissis) Articolo 39. Modifica della disciplina di esenzione […]

Decreto ministeriale 17 gennaio 2006

Ministero dell’Interno. Decreto 17 gennaio 2006: “Conferimento dell’efficacia civile al mutamento del modo di essere della Regione ecclesiastica Lazio”. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 137 del 15 giugno 2006). IL MINISTRO DELL’INTERNO Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1996 con il quale venne riconosciuta la personalita’ giuridica civile alla Regione ecclesiastica Lazio, con […]

Circolare 22 febbraio 2002, n.27

Circolare 22 febbraio 2002, n. 27: “Criteri direttivi per l’applicazione dell’art. 43 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Contributi in conto interessi per interventi di restauro, conservazione e manutenzione di beni immobili sottoposti alle disposizioni del titolo I del decreto legislativo n. 490/1999”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 75 del 29 […]

Legge 02 aprile 2001, n.136

Legge 2 aprile 2001, n. 136: “Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonchè altre disposizioni in materia di immobili pubblici”. (da «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana» n. 92 del 20 aprile 2001) […] Art. 2. (Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a università statali, di […]

Sentenza 31 gennaio 2006, n.2166

La promozione di attività ricreative e sportive, essenzialmente
finalizzate a favorire l’aggregazione dei giovani presso le strutture
parrocchiali, costituisce un mezzo solo indiretto per la realizzazione
delle finalità pastorali, educative e caritative proprie della Chiesa
cattolica, svolgendosi in concreto con modalità non dissimili da
quelle connotanti le analoghe attività di altri soggetti, pubblici e
privati, operanti nel mondo dello sport e della ricreazione. Le
limitazioni, derivanti dal diritto comune, allo svolgimento di
siffatte attività ricreative devono pertanto ritenersi
intrinsecamente inidonee a dar luogo a quelle compressioni della
libertà religiosa e delle connesse alte finalità, che la norma
concordataria di cui all’art. 2 della Legge n. 121/85, in ottemperanza
al dettato costituzionale, ha inteso garantire, pur senza comportare
la rinuncia da parte dello Stato italiano alla tutela di beni
giuridici primari, anche garantiti dalla Costituzione (artt. 42 e 32),
quali il diritto di proprietà privata e quello alla salute (la cui
tutela anche rientra tra le esigenze perseguite dalla disciplina
dettata dall’art. 844 c.c.). Dalle suesposte considerazioni discende
che anche la Chiesa cattolica e le sue istituzioni locali, quando iure
privatorum utuntur, in quanto non diversamente disposto dalle leggi
speciali che li riguardano, sono tenuti, al pari degli altri soggetti
giuridici, all’osservanza delle norme di relazione e, dunque, alle
comuni limitazioni all’esercizio del diritto di proprietà, tra le
quali rientrano quelle di cui all’art. 844 c.c. (nel caso di specie è
stata ritenuta applicabile la disciplina dettata dall’art. 844 c.c.
alle immissioni sonore provocate dalle attività sportive praticate
nel campo giochi di una parrocchia).

Decreto legislativo 24 marzo 2006, n.155

Decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155: "Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118". (da Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 97 del 27 aprile 2006) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione; Visto l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; Vista la legge […]

Sentenza 03 febbraio 2006, n.2412

L’art. 33, comma 10, della Legge 23 dicembre 2000, n. 38, come
modificato dall’art. 2, comma 5, L. 2 aprile 2001, n. 136, stabilisce
che «sono esenti dall’imposta di cui all’articolo 3 del D.P.R. 26
settembre 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua entrata in
vigore, gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle
confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti
religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese
stipulate dallo Stato ai sensi dell’articolo 8 della Costituzione. Non
si fa comunque luogo a rimborsi di versamenti già effettuati».
Pertanto, tenuto conto della chiara applicazione retroattiva della
norma citata per espressa scelta del legislatore e della circostanza
che la Comunità Ebraica di Roma costituisce un ente religioso
riconosciuto in base all’art. 18, comma 3, della legge n. 101/1989,
deve ritenersi che spetti a quest’ultima l’esenzione dall’INVIM
periodica (e quindi anche dal l’INVIM straordinaria, la quale, per
esplicita disposizione dell’art. 1, comma 2, non 6 dovuta dai soggetti
esenti dall’INVIM periodica) a far tempo dall’entrata in vigore del
D.P.R. n. 643/1972.

Sentenza 13 gennaio 2006, n.381

L’agevolazione, prevista dall’art. 8, comma 3, della L. 16 dicembre
1977, n. 904, spetta esclusivamente agli enti che, secondo la
definizione di cui al canone 1409 del codice di diritto canonico del
1917, possano qualificarsi come un beneficio ecclesiastico, in quanto
costituiscano “una persona giuridica ecclesiastica non collegiale”,
nella quale siano presenti tutti gli indispensabili elementi della
“dote” (un patrimonio autonomo), dell'”officium” (destinazione
perpetua del patrimonio al mantenimento del titolare pro tempore di un
determinato ufficio sacro), dell'”erezione canonica in persona
giuridica”, restandone escluso qualsiasi altro ente ecclesiastico (nel
caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto che dalla sentenza
impugnata non emergesse la compiuta indagine sulla natura dell’ente
riconosciuto destinatario dell’agevolazione, avendo il giudice di
merito ritenuto sufficiente allo scopo la “natura ecclesiastica” dello
stesso).