Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 22 febbraio 2010, n.1011

_AI SENSI DEGLI ARTT. 56 E 57 DEL D.LGS.  N. 42/2004,
L'AUTORIZZAZIONE ALLA ALIENAZIONE PER I BENI DI INTERESSE
STORICO-ARTISTICO DI PROPRIETÀ DI PERSONE GIURIDICHE PRIVATE PUÒ
ESSERE RILASCIATA QUALORA DA QUEST'ULTIMA NON DERIVI UN GRAVE
DANNO ALLA CONSERVAZIONE O AL PUBBLICO GODIMENTO DEI BENI, LADDOVE PER
L'ALIENAZIONE DI BENI DEGLI ENTI ED ISTITUTI PUBBLICI IL LIMITE È
L'ASSENZA DI DANNO ALLA CONSERVAZIONE E DI MENOMAZIONE DEL
PUBBLICO GODIMENTO. LA GRAVITÀ DEL DANNO ALLA CONSERVAZIONE O AL
PUBBLICO GODIMENTO COSTITUISCE PERTANTO IL PARAMETRO ATTRAVERSO IL
QUALE DEVE ESSERE INDAGATA LA LEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO CHE
AUTORIZZA L'ALIENAZIONE DEL BENE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO DI
PROPRIETÀ DI UN ENTE PRIVATO, IN COMPARAZIONE CON LA TOTALE ASSENZA
DI QUALSIVOGLIA DANNO CHE DEVE CONNOTARE L'ANALOGO PROVVEDIMENTO
RIGUARDANTE UN ENTE PUBBLICO (NEL CASO DI SPECIE, VENIVA ACCOLTO IL
RICORSO, RESPINTO IN PRIMO GRADO, PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO DEL
PROVVEDIMENTO CON IL QUALE LA DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI
E PAESAGGISTICO AVEVA AUTORIZZATO L'ALIENAZIONE DI UN CONVENTO,
RICONOSCIUTO DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO AI SENSI DELL'ART. 10
COMMA 1 E DELL'ART. 12 D.LGS. N. 42 DEL 2004, IMPONENDO UNA
DESTINAZIONE D'USO ED UNA SERIE DI PRESCRIZIONI NON PERTINENTI)._

Sentenza 20 gennaio 2010, n.936

Quando siano provati la fonte dell’obbligazione ed il fatto storico
dell’avvenuto adempimento e si controverta soltanto in ordine
all’esattezza di quest’ultimo, spetterà al debitore della
prestazione, quale che ne sia la posizione processuale, provare
l’esattezza dell’adempimento, al fine dell’accoglimento della propria
domanda o eccezione. Tali principi non possono ritenersi inapplicabili
in materia di appalto, le cui disposizioni speciali non derogano alla
regola generale, che governa l’adempimento del contratto con
prestazioni corrispettive, comportante che l’appaltatore che agisca in
giudizio per il pagamento del corrispettivo convenuto ha l’onere di
provare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e,
quindi, di aver eseguito l’opera conformemente al contratto ed alle
regole dell’arte (nel caso di specie, dunque, in cui la parte
attrice – una società incaricata di realizzare un impianto di
sonorizzazione di un santuario – ha agito per ottenere l’adempimento
dell’obbligazione di pagamento e quella convenuta appellante – ente
ecclesiastico – ha opposto la risoluzione del contratto per
inadempimento della sinallagmatica prestazione dovuta dalla
controparte, erroneamente i giudici di appello, in un contesto nel
quale erano incontroverse la sussistenza dell’obbligazione degli
appaltatori e la sola consegna dell’opera, ma controversa l’idoneità
di questa all’uso convenuto, hanno ritenuto la committente gravata
dall’onere di provare la sussistenza dei difetti della stessa, senza
tener conto che la committente aveva rifiutato di adempiere la propria
controprestazione, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1667
u.c. c.c. a seguito dell’esito negativo del collaudo).

Ordinanza 27 gennaio 2010, n.1625

Le controversie riguardo al provvedimento di cancellazione (o al
rifiuto di iscrizione) dall’Anagrafe delle Onlus, di competenza
dell’Agenzia delle entrate, deve ritenersi attribuite al giudice
tributario, ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs. n. 546/1992, avendo ad
oggetto un atto di revoca (o diniego) di agevolazioni (art. 19, lett.
h, del D.Lgs. n. 546/1992).

Risoluzione 05 marzo 2010, n.16/E

Agenzia delle Entrate. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Risoluzione 5 marzo 2010, n.16/E: “Corte di cassazione, sezioni unite, n. 1625 del 27 gennaio 2010 – Provvedimento di diniego di iscrizione e di cancellazione dall’anagrafe unica delle ONLUS – Giurisdizione tributaria”.   Con sentenza n. 1625 del 27 gennaio 2010 le sezioni unite della Corte […]

Sentenza 03 dicembre 2009

Stante l’espressa considerazione normativa della possibilità di
svolgimento da parte dell’ente ecclesiastico di attività commerciali
o a scopo di lucro (art. 16 l. n. 222/1985
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=424]e art. 1 d.lgs.
n. 155/2006 [https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=3544]) e
l’osservazione che la disposizione del TUIR ha portata limitata alla
previsione di esenzioni fiscali e non una valenza generale nell’ambito
civilistico (v. Cass. Sez. I 20/06/2000, n. 8374), si deve ritenere
che, ove l’ente ecclesiastico svolga stabilmente attività organizzata
di produzione o scambio di beni e servizi con metodo economico, sia
imprenditore (si v. Cass. Lav. sentenza 5 gennaio 2001, n. 97
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=1402] relativa
all’Istituto Scolastico Beata Maria De Mattias). Ove l’ente
ecclesiastico si faccia imprenditore dovrà, dunque, applicarsi la
relativa disciplina ivi compresa quella fallimentare.

Legge 23 dicembre 2009, n.191

Legge 23 dicembre 2009, n.191, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (in Gazz. Uff. Serie Generale n. 302 del 30-12-2009, Supplemento Ordinario n. 243) (Omissis) Art. 2. (Disposizioni diverse) (Omissis) 250. Le risorse, come integrate dal decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge […]