Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 06 novembre 2018, n.C-622-623/16

La Corte di Giustizia
dell'Unione Europea ha stabilito che lo Stato italiano deve
recuperare gli aiuti illegali concessi sulla base dell'esenzione
dall'ICI, annullando la decisione della Commissione del 2012 e la
sentenza del Tribunale UE del 2016 che avevano sancito
l’impossibilità di recupero dell’aiuto nei
confronti degli enti non commerciali, come scuole, cliniche e alberghi
"a causa di difficoltà organizzative". I giudici di
Lussemburgo hanno infatti riitenuto che tali circostanze costituiscano
mere «difficoltà interne»
all’Italia, esclusivamente ad essa imputabili e non idonee
a giustificare l’emanazione di una decisione di non recupero. La
Commissione europea avrebbe dovuto esaminare nel dettaglio
l’esistenza di modalità alternative volte a consentire il
recupero, anche soltanto parziale, delle somme; i ricorrenti erano
situati in prossimità immediata di enti ecclesiastici o
religiosi che esercitavano attività analoghe e quindi
l’esenzione ICI li poneva «in una situazione
concorrenziale sfavorevole e falsata. La Corte di giustizia ha
ritenuto invece legittime le esenzioni dall’IMU, in quanto con
quest'ultima imposta l’esenzione è stata limitata ai
soli locali dedicati al culto mentre l’imposta è dovuta
sul resto del fabbricato.

Ordinanza 18 settembre 2017, n.21541

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione la giurisdizione
dello Stato italiano si estende alle controversie di lavoro promosse
contro gli istituti di educazione e istruzione della Chiesa cattolica
che operano sul territorio nazionale, poiché detti istituti non
posso qualificarsi come enti "centrali", per i quali vige il
principio di non ingerenza sancito dall'art. 11 del Trattato
lateranense del 1929.
Difatti, «occorre ritenere che
l'indicato art. 11 del Trattato si riferisca soltanto agli enti
che partecipano in modo strettamente e direttamente funzionale
all'oragnizzazione (appunto) "centrale" del governo
della confessione religiosa e di culto a carattere universale
denominata "Chiesa Cattolica" , anche se ubicati al di fuori
dei confini della Città del Vaticano».

Protocollo di intesa 10 maggio 2016

Protocollo di intesa tra la Regione Marche, la Conferenza Episcopale
Marchigiana ed il Segretariato Regionale del MIBACT per le Marche per
la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali compresi musei,
archivi, biblioteche appartenenti ad enti ed istituzioni
ecclesiastiche.

Ordinanza 13 dicembre 2016, n.25586

Lo svolgimento di attività di assistenza o di altre
attività equiparate, senza le modalità di una
attività commerciale, costituisce il requisito oggettivo
necessario ai fini delle agevolazioni in esame e va accertato in
concreto, con criteri di rigorosità, e, dunque, verificando le
caratteristiche della 'clientela' ospitata, della durata
dell'apertura della struttura e, soprattutto, dell'importo
delle rette, che deve essere significativamente ridotto rispetto ai
'prezzi di mercato', onde evitare una alterazione del regime
di libera concorrenza e la trasformazione del beneficio in un aiuto di
Stato.

Sentenza 03 novembre 2015, n.32419/04

The case concerned an action to recover possession of property which
had been confiscated from the Parish when the communist regime
was established in 1948. Prior to 1948 the Greek-Catholic
parishes had possessed a range of properties, lands and
buildings. The Uniate denomination was dissolved in 1948 and the
property of the Greek-Catholic Church was transferred to the
State, apart from parish property, which was transferred to the
Orthodox Church. The Uniate denomination was officially
recognised after the fall of the communist regime in December
1989. As regards the legal situation of the former property of the
Uniate parishes, a section of the Legislative Decree laid down
that it should be adjudicated by joint commissions
of representatives of the clergy of both denominations, and that
in reaching their decisions the commissions should take account
of “the wishes of the adherents of the communities to whom
the properties belong”. In the event of disagreement
between the clerical representatives, the party interested in
taking legal action could bring proceedings under ordinary domestic
law. Between 1998 and 2002 several unproductive meetings were
held by representatives of the Siseşti Parish Eastern-Rite
Catholic Church and Orthodox Church representatives. On 24 February
2004 the applicant’s action was initially dismissed under a
final judgment of the Supreme Court of Justice on the ground that
the commission had not yet assessed the legal situation of the
property in issue and that, moreover, part of that property came
under special legislation. In April 2005 the applicant parish
lodged a fresh claim with the Regional Court to recover possession of
the property, over which it claimed rightful ownership. That
Court dismissed that claim. The Court of Appeal referred the case
back. The court adjourned its examination of the case from 2 June 2008
to 27 February 2009 on the ground that an objection as regards
constitutionality had been transmitted to the Constitutional
Court. On 21 September 2011 the court ordered the restitution of the
church and the land at issue. The appeals lodged by both parties
were dismissed. By judgment of 21 November 2012 the High Court
upheld the decisions given. Relying in particular on Article 6
§ 1 (right to a fair hearing within a reasonable time) the
applicant notably complained about the length of the proceedings
concerning their action to recover possession of their places of
worship. [Press Release]