Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge regionale 12 luglio 2011, n.12

l.r. 12 luglio 2011, n. 12: Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell’Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione […]

Circolare ministeriale 20 aprile 1998, n.111

Ministero dell'Interno – Direzione Generale degli affari dei culti. Servizio Affari dei Culti. Circolare n. 111 concernente: "Enti di culto cattolico e di culti diversi dal cattolico; semplificazione dei procedimenti relativi al riconoscimento ed alle connesse vicende giuridiche", 20 aprile 1998. (Da "L'amico del clero", 1998 n. 10) Con circolare n. 104 del 12 agosto […]

Sentenza 17 aprile 2009, n.2331

Con riguardo alla materia del riconoscimento della personalità
giuridica delle associazioni va considerato vigente il principio
secondo il quale l’applicabilità della disciplina speciale sui c.d.
“culti ammessi”, ossia la legge 1159/1929, avviene tutte le volte
che si riscontri la presenza di un fine di culto nell’organizzazione
dell’associazione considerata, qualunque importanza possa questo
assumere nella sua esistenza giuridica (cfr., in tal senso, Cons.St.,
Sez IV, 25.5.1979, n. 369). Trattasi, d’altra parte, dello stesso
principio espresso nella pronuncia 8.11.2006, n. 3621 della Sezione I
del Consiglio di Stato, che ha statuito che l’ente straniero
“avente, nella propria nazione, finalità anche religiose”, non
acquista lo status di ente ecclesiastico (cattolico o diverso dal
cattolico) iscrivendosi nel registro delle persone giuridiche in
Italia, posto che all’uopo occorre seguire il procedimento di cui
alla L. 20 maggio 1985 n. 222, per gli enti cattolici e quello
previsto dalla L. 24 giugno 1929 n. 1159 per gli enti acattolici.
Secondo tale parere della Sezione I, invero, tali norme “sono di
ordine pubblico, e perciò inderogabili”, giacchè allo “status”
di ente ecclesiastico conseguono particolari condizioni di favore che
non possono seguire alla semplice iscrizione nel registro prefettizio,
spettando, per legge, al solo Ministero dell’interno
“l’accertamento delle finalità religiose (come costitutive ed
essenziali) di un ente che intenda ottenere il riconoscimento della
personalità giuridica civile quale ente di culto, e, in tal senso, al
prefetto compete solo l’iscrizione del provvedimento ministeriale
(nel caso di enti cattolici) o del provvedimento governativo (nel caso
di culti diversi) di riconoscimento della personalità giuridica
dell’ente di culto nel registro delle persone giuridiche”. Sulle
base delle richiamate pronunce del Consiglio di Stato, emergono
dunque, da una parte, il principio che le norme di cui alla legge n.
1159/1929 sono di ordine pubblico e, quindi, non derogabili e,
dall’altra, che le dette norme vanno applicate ogni volta che si
verifichi, nell’organizzazione della associazione richiedente, la
presenza “anche” di una finalità religiosa e/o di manifestazioni
culturali, indipendentemente dal rilievo complessivo che queste
possano assumere nel complesso dell’attività svolta dall’ente.

Circolare 16 gennaio 2001, n.126

Ministero dell’interno, Direzione generale degli affari dei culti, Servizio affari dei culti. Circolare 16 gennaio 2001 n. 126, D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361: “Semplificazione dei procedimenti relativi al riconoscimento delle persone giuridiche private – Disposizioni speciali per gli enti di culto”. Come è noto, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. 10 febbraio 2000, […]