Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 10 novembre 1993, n.1132

La chiesa-edificio costituisce l’elemento tipico ed essenziale della
chiesa-ente e del suo patrimonio, cosicché per l’istituzione di un
ente-chiesa è indispensabile che il nuovo ente sia proprietario
dell’edificio sacro, dovendosi procedere, altrimenti,
all’istituzione in una persona giuridica appartenente ad altra
tipologia.

Sentenza 11 luglio 2001, n.9382

Le controversie in materia di iscrizione degli enti ecclesiastici
nell’apposito registro delle persone giuridiche – iscrizione ammessa,
ex art. 1, 5 e 6 della legge n. 222 del 1985 e 15 del d.P.R. n. 33 del
1987, per gli enti già riconosciuti o che ottengano il riconoscimento
con decreto del Presidente della Repubblica, ovvero per quelli che
producano un attestato del Ministero dell’interno dal quale risulti il
possesso della personalità giuridica civile in epoca anteriore al 7
giugno 1929 – sono devolute alla cognizione del giudice ordinario,
atteso che la detta attestazione ministeriale (sulla quale sia, in
ipotesi, insorto dibattito), non esprimendo apprezzamenti di
opportunità o valutazioni circa la compatibilità della richiesta
dell’interessato con esigenze di ordine generale, si esaurisce nella
mera certificazione di fatti giuridicamente rilevanti con consistenza
esclusivamente ricognitiva, ed è, pertanto, del tutto inidonea a
degradare od affievolire le posizioni di diritto soggettivo dell’ente
istante o di terzi.

Parere 30 luglio 1993, n.856

Non si ravvisano ragioni ostative al rilascio della richiesta
autorizzazione. Non risulta, però, chiaramente come l’ente istante
intenda rispettare la volontà dei testatori. In particolare, occorre
che l’ente specifichi come intenda utilizzare i proventi che saranno
ricavati dall’alienazione degli immobili ricevuti in donazione.
Nelle more è sospeso il rilascio del parere.

Parere 30 luglio 1993, n.850

Le fondazioni, il cui elemento costitutivo è un patrimonio destinato
a uno scopo non lucrativo (nella specie l’animazione e la formazione
cristiana nel mondo dell’assistenza sociale in favore degli
emarginati e dei portatori di handicap), appartengono alla categoria
degli enti amministrativi, che hanno al vertice della loro
organizzazione un gruppo di soggetti titolari di un ufficio privato
tenuti a gestire l’ente nell’esclusivo interesse di questo. Ne
discende che i fondatori possono riservarsi la nomina degli
amministratori per meglio garantirsi circa il perseguimento dello
scopo che si propongono di raggiungere attraverso la fondazione. La
sottoposizione degli atti del consiglio di amministrazione alla
ratifica di un soggetto esterno alla fondazione, come la Conferenza
Episcopale Regionale, è una limitazione illegittima all’autonomia
della fondazione, che è necessario rimuovere dallo statuto per
ottenerne l’approvazione.

Parere 14 luglio 1993, n.806

La legge 222/1985 ammette al riconoscimento giuridico le Chiese solo
se aperte al pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, di
qualsiasi natura e denominazione, e sempre che siano fornite dei mezzi
sufficienti per la manutenzione e l’officiatura. L’assenza di uno
stabile patrimonio iniziale non è per una Chiesa rettoria rilevante,
ai fini del suo riconoscimento in persona giuridica civile, dato che
la piena disponibilità dell’edificio in cui ha sede e le sicure
offerte dei fedeli sono sufficienti alla realizzazione dello scopo di
praticare il culto che la Chiesa rettoria si propone.

Parere 23 giugno 1993, n.700

Anche se l’art. 2 della legge 222/85 riconosce de jure ai seminari
il possesso del fine di religione e di culto, rimane comunque
all’autorità governativa, ai fini del riconoscimento civile, un
margine di discrezionalità circa la congruità del patrimonio di tali
enti per la duplice tutela sia dei futuri creditori sia della stessa
stabilità degli enti. Il costante aumento dell’eccedenza delle
spese rispetto al patrimonio di un seminario, sia pur coperto da
entrate di carattere precario, quali offerte e contributi, rende
verosimilmente improbabile che si possa nel lungo periodo realizzare
la duplice tutela suesposta. Si ritiene quindi preferibile sospendere
il parere sul riconoscimento in persona giuridica civile di un tale
ente, in attesa che il Ministero esprima il proprio avviso sulle
perplessità sopra evidenziate, acquisendo anche le controdeduzioni
dell’autorità ecclesiastica richiedente.

Parere 02 giugno 1993, n.627

Il riconoscimento delle entità dotate di personalità giuridica
canonica comporta per l’amministrazione statale un ambito di
apprezzamento più ristretto di quello concernente gli altri
istituendi enti morali. Importanza essenziale riveste il nuovo regime
di pubblicità a mezzo registrazione delle norme di funzionamento e
dei poteri degli organi di rappresentanza dell’ente.
L’acquisizione e la valutazione positiva di tali elementi, assieme a
quelli relativi agli aspetti patrimoniali, giustificano, nel caso di
specie, la concessione del riconoscimento anche della personalità
giuridica civile.

Sentenza 27 luglio 1993, n.8380

In caso di locazione ad uso diverso dall’abitazione stipulata come
locatore da un ente religioso, l’intenzione di questo di destinare
l’immobile locato al perseguimento delle proprie finalità
istituzionali di assistenza agli infermi, non legittima il diniego di
rinnovazione del contratto alla prima scadenza, ai sensi dell’art.
29 l. 392/78.

Sentenza 12 maggio 1993, n.5418

Con le modifiche apportate al Concordato tra lo Stato italiano e la
Santa Sede, mediante l’accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, e
per effetto dell’art. 7 L. 25 marzo 1985 n. 121 di ratifica ed
esecuzione, è stata soppressa ogni ingerenza dello Stato italiano
nell’amministrazione dei beni appartenenti agli Enti ecclesiastici,
soggetta ormai esclusivamente ai controlli previsti dal diritto
canonico, salva l’applicazione delle disposizioni della legge
italiana sugli acquisti delle persone giuridiche (art. 17 delle norme
approvate dalla Commissione paritetica ratificate con L. 20 maggio
1985 n. 206), e sono quindi venute meno, con effetto immediato, le
disposizioni relative al controllo dello Stato sugli atti eccedenti
l’ordinaria amministrazione dei patrimoni beneficiati (ora
soppressi, per effetto dell’art. 28 L. 20 maggio 1985, n. 222) già
previsto dall’art. 30 del Concordato del 1929 e dagli artt. 12 e 13
L. 27 maggio 1929 n. 848 e 23 e segg. R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262,
con la conseguenza che anche la validità dei contratti in corso deve
essere accertata secondo le nuove disposizioni (ius superveniens)
quando, trattandosi di giudizio pendente, non si sia formato giudicato
sul punto.