Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 luglio 2015, n.14225

L'esenzione prevista dall'art. 7, comma primo, lett. i), del
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata alla compresenza
di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo
nell'immobile di attività di assistenza o di altre
attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito
dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente
pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale
l'esereizio di attività commerciali (art. 87, comma primo,
lett. e), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7
rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo deve essere accertata
in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile
è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta
con le modalità di un'attività commerciale (Nel caso
di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dal
Comune circa l'applicazione dell'ICI rispetto ad un istituto
paritario gestito da religiosi, in considerazione del fatto del
pagamento da parte degli studenti di un corrispettivo per la
frequenza, pur risultando detta gestione di fatto in perdita). In
questo stesso senso cfr.: Corte
di Cassazione, Sezione V Civile, sentenza 8 luglio 2015, n. 14226
(pdf)

Sentenza 23 settembre 2010, n.1620/03

Nel rapporto di lavoro con un ente ecclesiastico (nella specie, una
parrocchia cattolica), il dipendente, firmando il suo contratto di
lavoro, accetta un dovere di lealtà verso la Chiesa e una
certa limitazione del proprio diritto al rispetto della vita privata
(sancito dall’art. 8 CEDU). Tale limitazione, tuttavia,
risulta consentita ai sensi della CEDU se liberamente accettata. Nel
caso di specie, la Corte ritiene che il dovere di lealtà non si
spinga fino al punto di obbligare il ricorrente (un organista in una
parrocchia di Essen) ad un impegno a vivere in astinenza in caso di
separazione o di divorzio; inoltre, a differenza del caso Obst c.
Germania (dove il dipendente licenziato aveva compiti di
rappresentanza e diffusione del credo della Chiesa Mormone), il
ricorrente non appare tenuto, in forza delle mansioni esercitate, a un
dovere di fedeltà particolarmente stringente. Risulta perciò violato
l’art. 8 della CEDU. Nelle sue conclusioni, la Corte ha tenuto conto
anche della difficoltà del ricorrente a trovare un nuovo impiego dopo
il licenziamento da parte della parrocchia cattolica, visto il
carattere specifico del suo lavoro. 
Con questa sentenza (insieme alla “Obst c. Germania
[https://www.olir.it/documenti/index.php?argomento=&documento=5492]”,
23 settembre 2010) la Corte europea dei diritti dell’Uomo si è
pronunciata per la prima volta su un caso relativo a un contrasto tra
organizzazioni di tendenza e dipendenti per motivi legati alla vita
privata di questi ultimi.

Sentenza 09 ottobre 2007, n.62876/00

Le requérant, Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, est
un établissement ecclésiastique. Par un arrêt du 17 novembre 2005
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4644], la Cour a
jugé qu’un terrain appartenant au requérant avait fait l’objet
d’une expropriation incompatible avec leur droit au respect de leurs
biens, en violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de
la propriété). Dans l’arrêt qu’elle rend aujourd’hui, la Cour
décide de rayer l’affaire du rôle au regard d’un accord passé
entre le gouvernement italien et l’établissement requérant aux
termes duquel ce dernier doit percevoir 100 000 EUR au titre du
préjudice moral et des frais et dépens.

Statuto 25 gennaio 2004

Statuto della Chiesa Evangelica Luterana in Italia. Testo approvato in 2a lettura, Roma 24-25 Gennaio 2004. PREAMBOLO A partire dall’anno 1948 i membri delle comunità evangeliche di Bolzano, Firenze, Genova, Ispra-Varese, Milano, Napoli, Roma, San Remo, Santa Maria La Bruna, Sicilia, Torre Annunziata, Torre del Greco, Trieste e Venezia si sono uniti, per delibera delle […]

Sentenza 27 ottobre 1993

L’acquisizione della qualità di erede da parte di un ente
ecclesiastico dipende non solo dall’accettazione con beneficio
d’inventario ma altresì dal rilascio della richiesta autorizzazione
all’acquisto, per cui la mancata produzione dei documenti atti a
provare la sussistenza dei suddetti presupposti comporta
l’inammissibilità di ogni azione proposta dall’ente suddetto
nella qualità di erede e quindi un difetto di legittimazione
rilevabile anche d’ufficio.

Parere 18 ottobre 1995, n.2064

Essendo applicabile la normativa concernente l’alienazione di beni
immobili dello Stato alla procedura riguardante la vendita di una
porzione immobiliare appartenente al Fondo edifici di culto, è
necessario acquisire il parere del Consiglio di Stato prima che
l’Amministrazione competente autorizzi la stipula del relativo
contratto. Qualora non si sia fatta istanza per ottenere il parere
predetto, può emanarsi una pronunzia in sanatoria del parere stesso
che sia richiesto anteriormente all’approvazione del contratto,
considerati i dubbi emersi riguardo all’applicabilità della
suddetta normativa al caso di specie.

Sentenza 29 gennaio 1996, n.49

Sia la costituzione in giudizio sia un contratto d’affitto di fondo
rustico ultranovennale, posti in essere da un ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto devono, per la rilevanza civile dei controlli
canonici, essere autorizzati in forma scritta dall’autorità
ecclesiastica, rientrando fra gli atti di straordinaria
amministrazione; in mancanza, tali atti sono colpiti da nullità
relativa, che può essere fatta valere solo da parte dell’ente
tutelato dal controllo e contro il quale non può farsi valere che sia
stato il suo rappresentante a dar causa alla nullità, per non avere
richiesto la prescritta licenza. Per altro, se l’atto di
straordinaria amministrazione è stato compiuto, anteriormente alla
stipula del nuovo Accordo fra l’Italia e la Santa Sede del 1984,
senza essere stato autorizzato anche dal Governo, secondo quanto
prescritto dalla legge n. 848 del 12929, esso è colpito dalla
sanzione di una ulteriore nullità relativa, né possono addursi a
sanatoria fatti concludenti posti in essere dai rappresentati o dagli
aventi causa dell’ente medesimo.

Statuto 19 aprile 1990

Statuto dell’Istituto avventista di cultura biblica. I – Costituzione, sede e scopo Articolo 1 E’ costituito, in base agli artt. da 19 a 27 della legge 22 novembre 1988 n. 516, l’Ente Ecclesiastico denominato “Istituto Avventista di Cultura Biblica”. Esso fa capo all’Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno in prosieguo denominata solo […]