Sentenza 08 luglio 2015, n.14225
L'esenzione prevista dall'art. 7, comma primo, lett. i), del
d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è subordinata alla compresenza
di un requisito oggettivo, rappresentato dallo svolgimento esclusivo
nell'immobile di attività di assistenza o di altre
attività equiparate, e di un requisito soggettivo, costituito
dal diretto svolgimento di tali attività da parte di un ente
pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale
l'esereizio di attività commerciali (art. 87, comma primo,
lett. e), del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, cui il citato art. 7
rinvia). La sussistenza del requisito oggettivo deve essere accertata
in concreto, verificando che l'attività cui l'immobile
è destinato, pur rientrando tra quelle esenti, non sia svolta
con le modalità di un'attività commerciale (Nel caso
di specie, la Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dal
Comune circa l'applicazione dell'ICI rispetto ad un istituto
paritario gestito da religiosi, in considerazione del fatto del
pagamento da parte degli studenti di un corrispettivo per la
frequenza, pur risultando detta gestione di fatto in perdita). In
questo stesso senso cfr.: Corte
di Cassazione, Sezione V Civile, sentenza 8 luglio 2015, n. 14226
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