Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Statuto 19 marzo 1993

Unione Buddhista Italiana. Statuto 19 marzo 1993. Art.1 – E’ costituita una associazione di centri buddhisti italiani denominata “Unione Buddhista Italiana” – in abbreviato “UBI”, con sede legale in Roma Art.2 – L’UBI, ente di religione e di culto, con attività anche culturali ed assistenziali, non rappresenta nessuna scuola buddhista particolare, ma si propone di […]

Parere 08 novembre 1995, n.3048

Il riconoscimento delle persone giuridiche di diritto canonico
comporta un ambito di apprezzamento, da parte dell’autorità
statale, più ristretto rispetto a quello concernente gli altri enti
morali. Lo statuto dell’ente ecclesiastico che ottiene il
riconoscimento della personalità giuridica e che svolge attività
collaterali rispetto a quelle di religione o di culto, deve prevedere
almeno un revisore dei conti che assicuri la vigilanza sulla gestione
dei conti affidata all’economo.

Parere 05 aprile 1995, n.812

La giurisprudenza, in materia di istituti secolari, ritiene, benché
non espressamente considerati nella legge n. 222/85, possano essere
assimilati agli istituti religiosi per quanto riguarda il fine di
religione e di culto che si considera accertato a priori dal
legislatore, e pertanto possano ottenere, in presenza degli altri
requisiti richiesti (idoneo statuto e sufficiente patrimonio), il
riconoscimento della personalità giuridica. Nel caso di specie, va,
però, eliminata dallo statuto la distinzione dei ruoli fra “economia
generale” e “rappresentante legale”, che risultano avere attribuzioni
sostanzialmente sovrapponibili.

Parere 09 novembre 1994, n.3494

Un patrimonio di L. 20.000.000 appare insufficiente in relazione alle
esigenze derivanti dall’attività assistenziale svolta senza scopo
di lucro da un ente di diritto pontificio. Ai fini dell’approvazione
dello statuto, quest’ultimo deve comprendere l’indicazione
dell’assemblea ordinaria e straordinaria, del consiglio di
amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, prevedendo che
i membri di quest’ultimo siano dotati di adeguata professionalità e
uno almeno sia iscritto all’apposito albo.

Parere 12 ottobre 1994, n.2702

La legge n. 222/1985 ammette il riconoscimento giuridico delle Chiese
solo se aperte al pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico,
di qualsiasi natura e denominazione e sempre che siano fornite di
mezzi sufficienti per la manutenzione e l’officiatura. Nel caso
della Chiesa rettoria di S. Francesco, in Matera, concorrono tutte le
condizioni prescritte.

Parere 29 agosto 1994, n.2393

L’ente del quale si chiede il riconoscimento e l’approvazione
dello statuto trae origine dalla International Church of the
Foursquare Gospel e si inserisce nel vasto movimento evangelico e
pentecostale. La Sezione rileva che il patrimonio non è idoneo al
perseguimento dei fini istituzionali che l’ente si propone di
raggiungere. L’organizzazione in Italia dell’ente si compone di un
numero di membri non sufficiente a perseguire l’opera di
evangelizzazione e l’organizzazione di attività socio-assistenziali
nell’intero Paese. La struttura organizzativa, come prevista dallo
statuto, non risulta, inoltre, ancora realizzata. E’ utile
l’acquisizione di ulteriori notizie in ordine alla consistenza
patrimoniale, al numero degli adepti in tutto il territorio nazionale,
nonché sulla dislocazione delle Chiese locali e sulla misura e la
frequenza dei versamenti da parte della Missione brasiliana.

Parere 08 giugno 1994, n.1898

L’ente del quale si chiede il riconoscimento (un convento di un
ordine religioso) realizza le proprie finalità dedicandosi ad opere
di evangelizzazione, pietà, apostolato e carità. La Sezione non
avanza obiezioni circa il suo riconoscimento giuridico. Relativamente
alle norme statutarie si rileva l’opportunità di precisare meglio
l’esatto scopo perseguito dall’ente e gli organi attraverso i
quali agisce, con le relative modalità di funzionamento. Sotto il
profilo patrimoniale, è, altresì, necessario prevedere la redazione
di un bilancio preventivo e consuntivo, con le relative modalità di
approvazione.

Parere 26 maggio 1994, n.1307

É sospeso il rilascio del parere avente ad oggetto l’autorizzazione
ad accettare una donazione disposta in favore di un ente di culto
diverso dal cattolico, essendo necessario acquisire l’estratto dello
stato patrimoniale dell’ente, il certificato del competente
tribunale riguardante l’iscrizione dell’ente suddetto nel registro
delle persone giuridiche, l’atto costitutivo o statuto dell’ente
medesimo.

Parere 17 marzo 1993, n.233

Non vi sono ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza di
modifica della denominazione e dello statuto di un ente già
riconosciuto ai fini civili come istituzione religiosa di diritto
pontificio in un ente di diritto diocesano, sempre che l’ente
presenti i requisiti di cui all’art. 6 della legge n. 222 del 1985.

Parere 02 dicembre 1992, n.3011

Ai fini della concessione della personalità giuridica e
dell’approvazione dello statuto di una parrocchia, l’accertamento
che il patrimonio dell’ente consista unicamente nelle offerte dei
fedeli e nei beni derivanti da eventuali acquisti, donazioni, eredità
e legati non offre adeguata garanzia di stabilità della parrocchia e
di sufficienza dei mezzi per il raggiungimento delle finalità
statutarie.