Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Risoluzione 05 luglio 2016

Parlamento europeo. Risoluzione 5 luglio 2016: "Rifugiati: inclusione sociale e integrazione nel mercato del lavoro". [fonte: www.europarl.europa.eu] Il Parlamento europeo, – vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, – visto l'articolo 78 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), – vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, […]

Sentenza 27 agosto 2015, n.46470/11

Dans son arrêt de Grande Chambre, rendu ce jour dans
l’affaire Parrillo c. Italie (requête no 46470/11), la
Cour européenne des droits de l’homme dit, par seize voix
contre une, qu’il y a eu : Non-violation de l’article 8
(droit au respect de la vie privée et familiale) de la
Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concernait l’interdiction opposée
à Mme Parrillo par la loi italienne n° 40/2004 de faire don
d’embryons issus d’une fécondation in vitro et non
destinés à une grossesse, afin d’aider la
recherche scientifique. Saisie pour la première fois de cette
question, la Cour a dit que l’article 8 trouvait à
s’appliquer dans cette affaire sous son volet « vie
privée », les embryons en cause renfermant le patrimoine
génétique de Mme Parrillo et représentant donc
une partie constitutive de son identité. La Cour a
d’emblée estimé que l’Italie devait
bénéficier sur cette question délicate
d’une ample marge d’appréciation, ce que confirment
l’absence de consensus européen et les textes
internationaux à ce sujet. La Cour a ensuite relevé que
l’élaboration de la loi n° 40/2004 avait donné
lieu à un important débat et que le législateur
italien avait tenu compte de l’intérêt de
l’État à protéger l’embryon, comme de
celui des individus à exercer leur droit à
l’autodétermination. La Cour a précisé
qu’il n’était pas nécessaire de se pencher
dans cette affaire sur la question, délicate et
controversée, du début de la vie humaine,
l’article 2 (droit à la vie) n’étant pas
invoqué. Notant enfin que rien n’attestait de la
volonté du compagnon décédé de Mme
Parrillo de donner les embryons à des fins de recherche
scientifique, la Cour a conclu que l’interdiction en cause
était « nécessaire dans une société
démocratique ». [Fonte: Communiqué du press –
www.echr.coe.int]

Ordinanza 09 novembre 2012

L’ammissibilità del trasferimento in utero solo degli embrioni sani
o portatori sani della patologia non è eventualmente funzionale ad un
ipotetico “diritto al figlio sano” ovvero a pratiche eugenetiche.
Queste ultime sono infatti decisamente differenti rispetto alla
fattispecie in esame, in cui sono invece rilevanti la sussistenza di
un grave pericolo per la salute psico-fisica della donna, anche in
relazione ad importanti anomalie del concepito e la decisione della
donna di valutare gli effetti della malattia dell’embrione sulla sua
salute, analogamente a quanto avviene per l’aborto, in cui la
decisione è rimessa, alle condizioni previste, soltanto alla
responsabilità della donna.

Sentenza 28 agosto 2012, n.54270/10

Pur riconoscendo che la questione dell’accesso alla diagnosi
preimpianto suscita delicati interrogativi di ordine morale ed etico,
la Corte osserva che la scelta operata dal legislatore italiano in
materia non sfugge al controllo della Corte. In particolare, è
giocoforza constatare che, in materia, il sistema legislativo italiano
manchi di coerenza. Da un lato, esso vieta l’impianto limitato ai
soli embrioni non affetti dalla malattia di cui i ricorrenti sono
portatori sani; dall’altro, autorizza i ricorrenti ad abortire un
feto affetto da quella stessa patologia. Ciò rilevato, la Corte
ritiene pertanto che l’ingerenza nel diritto dei ricorrenti al
rispetto della loro vita privata e familiare sia stata sproporzionata
e che l’articolo 8 della Convenzione sia stato violato nel caso di
specie.

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In OLIR.it: Traduzione in lingua italiana della sentenza
[/areetematiche/documenti/documents/caseofcostaandpavanv.italyitaliantranslationbytheitalianministryofjustice.pdf]

Ordinanza 13 settembre 2010

Tribunale di Firenze. Ordinanza 13 settembre 2010: "Procreazione medicalmente assistita: sollevata questione di legittimità costituzionale". (Omissis) Il giudice, a scioglimento della riserva, nel procedimento a seguito di ricorso ex art. 700 c.p.c. (RG n. 7618/2010) osserva e ritiene quanto segue. 1. Con ricorso depositato in data 25.5.10, i ricorrenti hanno chiesto "che il Tribunale di […]

Sentenza 08 maggio 2009, n.151

E’costituzionalmente illegittimo, limitatamente alle parole «ad un
unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre», l’art.
14, comma 2, della Legge 19 febbraio 2004, n. 40
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=1026] (Norme in
materia di procreazione medicalmente assistita). La previsione della
creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di
ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che, di
volta in volta, si sottopone alla procedura di procreazione
medicalmente assistita, si pone infatti in contrasto con l’art. 3
Cost. sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di
quello di uguaglianza; nonché con l’art. 32 Cost., per il pregiudizio
alla salute della donna, ed eventualmente del feto, ad esso connesso.
Le raggiunte conclusioni, che introducono una deroga al principio
generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell’art.
14, quale logica conseguenza della caducazione nei limiti indicati del
comma 2, comportano inoltre la declaratoria di incostituzionalità del
comma 3, dell’art. 14 nella parte in cui esso non prevede che il
trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile,
debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna.

Ordinanza 26 agosto 2008

Tribunale di Firenze. Ordinanza 23-26 agosto 2008: “Sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 2, 3 e 4, e dell’art. 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita»”. (G.U. n. 50 del 3 dicembre 2008) IL TRIBUNALE Sciogliendo la riserva che precede (udienza 11 […]

Istruzione 08 settembre 2008

Congregazione per la Dottrina della Fede. Istruzione 8 settembre 2008: “Dignitas personae. Su alcune questioni di bioetica”. INTRODUZIONE 1. Ad ogni essere umano, dal concepimento alla morte naturale, va riconosciuta la dignità di persona. Questo principio fondamentale, che esprime un grande “sì” alla vita umana, deve essere posto al centro della riflessione etica sulla ricerca […]