Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 20 dicembre 2016

"Per quel che qui interessa, l’attenzione deve essere
rivolta a ciò che, in un caso, ha originato il rifiuto di
svolgere l’ufficio, e, in un altro, avrebbe originato (anche se
così non è stato) la materiale rimozione del simbolo
religioso, cioè l’affiorare nella coscienza individuale
di un conflitto tra l’esposizione del simbolo religioso e il
contenuto dell’ufficio, che, secondo la Corte di Cassazione, si
connota sia in termini di laicità, sia in termini di
imparzialità ai sensi dell’art. 97 Cost : «in
particolare, l’imparzialità della funzione di pubblico
ufficiale è strettamente correlata alla neutralità
(altro aspetto della laicità, evocato sempre in materia
religiosa da corte cost. 15/7/1997, n. 235) dei luoghi deputati alla
formazione del processo decisionale nelle competizioni elettorali, che
non sopporta esclusivismi e condizionamenti sia pure indirettamente
indotti dal carattere evocativo, cioè rappresentativo del
contenuto di fede, che ogni immagine religiosa
simboleggia»."

Fonte del documento:
www.uaar.it

Sentenza 12 marzo 2012, n.1366

I contrassegni, per essere ricusati, debbono possedere un significato
religioso univoco e costituire un richiamo immeditato e diretto per la
popolazione che abbia a riferimento quel credo religioso. La natura
inequivocabilmente religiosa del simbolo va apprezzata avendo riguardo
alla simbologia, agli strumenti di comunicazione (verbale e non
verbale), alle tematiche aventi carattere religioso che l’immagine
è capace di manifestare in relazione al momento attuale ovvero nella
contemporaneità. La natura religiosa di una “rappresentazione”
(cioè della “riproduzione” semiologica) va quindi necessariamente
definita in base alla sua evoluzione storico-sociale, e non già in
base all’intera possibile espansione della “sfera
culturale-religiosa” accumulata nella storia (Nel caso di specie, il
giudice adito ha ritenuto che la riproduzione della figura di San
Giorgio, presa isolatamente e senza alcuna indicazione, acquisti il
valore anonimo del cavaliere medievale, risultando cioè un richiamo
ad un contenuto ideale, che ha oggettivamente perduto, nel contesto
storico-culturale contemporaneo, una diretta e immediata connotazione
religiosa).

Legge regionale 13 gennaio 2005, n.29

Legge regionale 13 gennaio 2005, N. 2: “Disposizioni in materia di elezione del Presidente della regione e del Consiglio regionale e in materia di ineleggibilità e incompatibilità dei componenti della Giunta e del Consiglio regionale” (da: “Bollettino Ufficiale Regione lazio” N. 2 del 20 gennaio 2005 Supplemento ordinario N. 9) (Omissis) ARTICOLO 8 (Liste e […]

Legge organica 19 luglio 1985, n.5

Legge organica 19 giugno 1985, n. 5: “Régimen elctoral general”. (BOE de 20 de junio 1985) TÍTULO PRIMERO. DISPOSICIONES COMUNES PARA LAS ELECCIONES POR SUFRAGIO UNIVERSAL DIRECTO. (Omissis) CAPÍTULO III. ADMINISTRACIÓN ELECTORAL. (Omissis) SECCIÓN II. LAS MESAS Y SECCIONES ELECTORALES. (Omissis) Artículo 25 1. La Mesa electoral esta formada por un Presidente y dos vocales. […]

Legge regionale 23 dicembre 2004, n.74

Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74: “Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l’elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 13 maggio 2004, n. 25 (Norme per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale)”. (da “Bollettino Ufficiale della regione […]

Ordinanza 26 marzo 2005

La rimozione del crocifisso dalle aule sedi dei seggi elettorali non
rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, posto che le
controversie sulla vigenza delle norme che prevedono, tra le altre
disposizioni di carattere generale ed organizzativo, la presenza del
crocifisso nelle aule scolastiche e, quindi, spiegano i loro effetti
verso una platea indifferenziata di soggetti, non attengono ad un
rapporto esclusivamente “individuale” di utenza, ai sensi dell’art.
33, 2° comma, lett. e), D. L.vo n. 80/98. Ciò premesso, anche a
volere ritenere configurabile la giurisdizione del giudice adito,
mancano in ogni caso le condizioni per accogliere tale domanda
cautelare, considerato che la mera esposizione di tale simbolo, nel
quale si identifica ancora oggi, sotto il profilo spirituale, la larga
maggioranza dei cittadini italiani, in assenza di qualsivoglia divieto
normativo, costituisce la testimonianza di tale diffuso sentimento,
senza alcuna valenza discriminatoria nei confronti delle altre
religioni, la cui libera professione è senza alcun dubbio consentita
e garantita dallo Stato. Né da tale presenza pare derivare alcuna
violazione e/o condizionamento quanto al libero esercizio del diritto
di voto, dovendosi in primo luogo ricondurre tale simbolo alla
radicata tradizione religiosa e culturale del Paese, senza
necessariamente dedurne un’interferenza, anche solo indiretta,
rispetto alle varie consultazioni (politiche, amministrative o
referendarie).

Ordinanza 31 marzo 2005

Il crocifisso non può essere considerato come simbolo esclusivamente
religioso. In una società come quella italiana, definita di “antica
cristianità”, non può infatti escludersi il carattere anche
culturale di quest’ultimo, in quanto espressione del patrimonio
storico di un popolo, alla cui identità tale simbolo va riferito. La
croce, dunque, oltre ad essere dotata di un particolare significato
per i credenti, rappresenta l’espressione della civiltà e della
cultura cristiana nella sua radice storica, come simbolo dotato di
valore universale. Pertanto, sotto tale profilo, e cioè considerando
il carattere culturale del crocifisso, è da escludere un contrasto
tra la sua mera presenza ed il principio di laicità dello Stato. Né
tale presenza contrasta comunque con il diritto, costituzionalmente
garantito, di libertà religiosa, posto che la stessa non appare
circostanza idonea a costringere ad atti di fede e ad atti contrari
alle proprie convinzioni religiose, e tale da essere, quindi, in
contrasto con il principio di libertà religiosa.

Ordinanza 24 marzo 2005

La presenza del crocifisso nelle aule scolastiche destinate a sedi di
seggio non rappresenta di per sé imposizione di un credo religioso o
di una forma di venerazione, né obbliga alcuno a tenere una
determinata condotta di adorazione o a dichiarare la propria posizione
in materia religiosa. Né, per il solo fatto di permanere durante lo
svolgimento delle operazioni di voto nelle consultazioni elettorali o
referendarie, tale presenza è idonea ad assumere una connotazione
particolare che in qualche modo condizioni, subordini o influenzi la
formazione dell’opinione politica o l’espressione del voto da parte
degli elettori. E’ inoltre dubitabile che sussista in astratto il
diritto soggettivo del privato di conseguire giudizialmente
l’adeguamento dell’ordinamento ad un principio costituzionale
(quale il principio di laicità dello Stato), in quanto ciò
significherebbe attribuire al singolo la possibilità di indirizzare
concretamente l’azione della P.A. al di fuori della normativa
(costituzionale, primaria, secondaria e regolamentare) che presiede
alla formazione ed alla attuazione della volontà della P.A., ed – in
secondo luogo – presupporrebbe che, a semplice richiesta di chiunque e
mancando lo specifico pregiudizio di cui appena sopra, l’Autorità
giudiziaria possa surrogarsi allo Stato nell’emanazione di
disposizioni normative dirette ad attuare nell’ordinamento i principi
costituzionali aventi carattere non precettivo, ma programmatico.

Decreto ministeriale 04 giugno 2004

Ministero dell’Interno. Decreto 4 giugno 2004: ” Disposizioni in materia elettorale ai capi degli uffici consolari per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia”. Art. 1. (Istituzione delle sezioni elettorali e designazione della relativa sede) 1. Ai fini della votazione per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, i capi degli uffici […]