Sentenza 08 luglio 2002, n.346
E’ costituzionalmente illegittimo l’articolo 1 della legge regionale
della Lombardia 9 maggio 1992, n. 20
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=2086], limitatamente
alle parole «i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi
dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione, e». Le intese previste
da detta norma costituzionale non sono e non possono essere una
condizione imposta dai poteri pubblici alle confessioni per usufruire
della libertà di organizzazione e di azione loro garantita dal primo
e dal secondo comma dello stesso art. 8 né per usufruire di benefici
a loro riservati, quali, nella specie, l’erogazione di contributi;
risultano altrimenti violati il divieto di discriminazione (art. 3 e
art. 8, primo comma della Costituzione), nonché l’eguaglianza dei
singoli nel godimento effettivo della libertà di culto, di cui
l’eguale libertà delle confessioni di organizzarsi e di operare
rappresenta la proiezione necessaria sul piano comunitario e sulla
quale esercita una evidente, ancorché indiretta influenza, la
possibilità per le medesime di accedere a benefici economici come
quelli previsti dalla legge in esame.