Sentenza 13 maggio 1965, n.39
La maggiore ampiezza e intensita’ della tutela penale della religione
cattolica (art. 402 Cod. pen.) corrisponde alla maggiore ampiezza e
intensita’ delle reazioni sociali che suscitano le offese ad esse e
non contrasta con gli artt. 8 e 19 Cost. poiche’ e’ basata sulla
posizione particolare che la Costituzione riconosce alla Chiesa
cattolica. L’art. 402 Cod. pen., inoltre, non tutela una sfera di
capacita’ e di attivita’ delle confessioni religiose poiche’ il bene
protetto non e’ la capacita’ giuridica di agire della Chiesa
cattolica, ma il sentimento religioso della maggioranza degli
italiani, e non contrasta percio’ con l’art. 20 Cost.