Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge provinciale 19 ottobre 2004, n.7

Legge provinciale 19 ottobre 2004, n. 7: “Disposizioni per la valorizzazione del servizio civile volontario in Provincia Autonoma di Bolzano”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Trentino-Alto Adige” n. 44 del 2 novembre 2004) IL CONSIGLIO PROVINCIALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA promulga la seguente legge: Capo I – DISPOSIZIONI GENERALI ARTICOLO 1 (Oggetto e […]

Ordinanza 31 agosto 2000, n.431

Ordinanza 31 agosto 2000, n. 431: “Romania. Preventing and punishing all forms of discrimination”. On the basis of article 107 paragraphs (1) and (3) of the Romanian Constitution and of article 1 letter S point 2 of Law no. 125/2000 that enables the Government to issue ordinances The Romanian Government adopts the following Ordinance: Chapter […]

Legge regionale 02 aprile 2004, n.5

Legge regionale 2 aprile 2004, n. 5: “Legge quadro per la famiglia”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Puglia” n. 40 del 2 aprile 2004) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA La seguente legge: ARTICOLO 1 (Principi) 1. La Regione Puglia riconosce e garantisce i diritti della famiglia quale formazione sociale […]

Legge regionale 03 dicembre 2004, n.31

Legge Regionale 11 dicembre 2004, n.31: “Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle Associazioni di promozione sociale”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Molise” n. 28 del 16 dicembre 2004) ARTICOLO 1 (Finalità) 1. La Regione Molise, ai sensi della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della […]

Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.59

Decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59: “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell’articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 253”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 51 del 2 marzo 2004) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTI gli articoli 76 [1] , 87 [2] […]

Legge 22 giugno 2001, n.16

Lei n.º 16/2001, de 22.06 Lei da Liberdade Religiosa A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, para valer como lei geral da República, o seguinte: Capítulo I Princípios Artigo 1.º Liberdade de consciência, de religião e de culto A liberdade de consciência, de religião e de culto […]

Sentenza 13 novembre 2000, n.508

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 402 del codice penale che
punisce con la reclusione fino a un anno “chiunque pubblicamente
vilipende la religione di Stato”, accordando una tutela privilegiata
alla sola religione cattolica, ritenuta fattore di unita’ morale della
Nazione e assunta a elemento costitutivo della compagine statale. Non
e’ infatti conforme ai principi fondamentali di uguaglianza di tutti i
cittadini senza distinzione di religione (art. 3 della Costituzione) e
di uguale liberta’ davanti alla legge di tutte le confessioni
religiose (art. 8 della Costituzione), nonche’ al “principio supremo”
di laicita’, che caratterizza in senso pluralistico la forma del
nostro Stato, l’atteggiamento di quest’ultimo non equidistante e
imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose e la
mancanza di parita’ nella protezione della coscienza di ciascuna
persona che si riconosce in una fede, quale che sia la confessione di
appartenenza.

Sentenza 10 novembre 1997, n.329

E’ costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, comma
1, e 8, comma 1, Cost., l’art. 404, comma 1, cod. pen., nella parte in
cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziche’ la
pena diminuita prevista dall’art. 406 cod. pen., sia perche’, nella
visione costituzionale attuale, la ‘ratio’ differenziatrice – che
ispiro’ il legislatore del 1930 con il riconoscimento alla Chiesa e
alle religioni cattoliche di un valore politico, quale fattore di
unita’ morale della nazione – non vale piu’ oggi, quando la
Costituzione esclude che la religione possa considerarsi
strumentalmente rispetto alle finalita’ dello Stato e viceversa; sia
perche’, in attuazione del principio costituzionale della laicita’ e
non confessionalita’ dello Stato – che non significa indifferenza di
fronte all’esperienza religiosa, ma comporta equidistanza e
imparzialita’ della legislazione rispetto a tutte le confessioni
religiose – la protezione del sentimento religioso e’ venuta ad
assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di
liberta’ di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare
allo stesso modo l’esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono,
nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai
diversi contenuti di fede delle diverse confessioni; sia, infine,
perche’ il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale – quale criterio
di giustificazione di differenze fra confessioni religiose operate
dalla legge – se puo’ valere come argomento di apprezzamento delle
scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, e’
viceversa vietato laddove la Costituzione, nell’art. 3, comma 1,
stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in
base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l’appunto
la religione, e cioe’ che la protezione del sentimento religioso,
quale aspetto del diritto costituzionale di liberta’ religiosa, non e’
divisibile.

Sentenza 18 ottobre 1995, n.440

É costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 8,
primo comma, Cost., l’art. 724, primo comma, del codice penale – che
punisce con un’ammenda chiunque pubblicamente bestemmi, con invettive
o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone
venerati nella religione dello Stato – , limitatamente alle parole: “o
i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato”, in
quanto differenzia la tutela penale del sentimento religioso
individuale a seconda della fede professata. Infatti, mentre la
bestemmia contro la Divinità può considerarsi punita
indipendentemente dalla riconducibilità della Divinità stessa a
questa o a quella religione, di guisa che, già ora, risultano
protetti dalle invettive e dalle espressioni oltraggiose tutti i
credenti e tutte le fedi religiose, senza distinzioni o
discriminazioni, la bestemmia contro i Simboli o le Persone venerati,
di cui alla seconda parte della disposizione, si riferisce
testualmente soltanto alla “religione dello Stato”, e cioè alla
religione cattolica. Alla riconosciuta violazione del principio di
eguaglianza, in presenza del divieto di decisioni additive, in materia
penale, che preclude alla Corte l’estensione della norma alle fedi
religiose escluse, consegue il suo annullamento per difetto di
generalità.

Sentenza 27 aprile 1993, n.195

L’intervento dei pubblici poteri volto a rendere in concreto possibili
o comunque a facilitare le attivita’ di culto – quali estrinsecazioni
della fondamentale e inviolabile liberta’ religiosa enunciata
dall’art. 19 Cost. – deve uniformarsi al principio supremo della
laicita’ dello Stato, il quale implica non gia’ indifferenza dinanzi
alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della
liberta’ di religione, in regime di pluralismo confessionale e
culturale.

* Avvocatura Generale dello Stato, Atto di intervento per la Regione
Abruzzo
[/areetematiche/documenti/documents/avvgenstato_intervento_abruzzo.pdf]
* Memoria di parte per la Congregazione Cristiana dei Testimoni di
Geova [/areetematiche/documenti/documents/memoria_tdg.pdf] (Avv.ti
Barile, Rescigno e Clarizia)