Sentenza 11 novembre 2005, n.21865
La presunta lesione del diritto di difesa nelle procedure
ecclesiastiche non è rilevabile d’ufficio dalla Corte d’Appello in
sede di delibazione delle sentenze dichiarative di nullità
matrimoniali, in quanto attinente alle modalità di giudizi svoltisi
davanti a tribunali diversi da quelli dello Stato, i cui eventuali
vizi processuali debbono essere dedotti e provati ai sensi dei nn. 2 e
3, del 1° comma dell’articolo 797 c.p.c. (norma, quest’ultima, ormai
abrogata ex articolo 73, legge 31 maggio 1995, n. 218, ma connotata da
ultrattività in subiecta materia perché espressamente richiamata
dall’articolo 4, lett. b) del Protocollo addizionale all’Accordo 18
febbraio 1984 fra la Repubblica Italiana e la Santa Sede). Si
aggiunga, inoltre, che nel caso di riserva mentale unilaterale, la
“non opposizione” dei coniuge incolpevole – secondo costante
giurisprudenza – è sufficiente a consentire la delibazione della
relativa sentenza ecclesiastica di nullità per esclusione unilaterale
di uno dei “bona matrimonii”. Tuttavia, detta non opposizione da parte
dell’incolpevole, nei confronti della richiesta di delibazione
avanzata dall’altro coniuge, deve in ogni caso risultare da un
comportamento processuale inequivoco e non può ritenersi sufficiente
allo scopo il semplice silenzio dell’interessato o, ancor meno, la sua
contumacia nel corso del giudizio di merito.