Sentenza 04 luglio 1994, n.6301
Il matrimonio canonico contratto nello Stato Città del Vaticano da
cittadini italiani senza l’osservanza delle condizioni previste
dall’art. 8 primo comma L. 25 marzo 1985 n. 121 (lettura da parte
del parroco degli articoli del Codice civile italiano riguardanti i
diritti e i doveri dei coniugi, redazione dell’atto di matrimonio in
doppio originale e invio di un semplice esemplare al competente
ufficiale di stato civile italiano) e trascritto in Italia nella parte
del registro dello stato civile riservato ai matrimoni celebrati
all’estero (parte 2a serie C), non può considerarsi matrimonio
concordatario agli effetti della L. 25 marzo 1985 n. 121 cit.;
nondimeno, la sentenza ecclesiastica che lo ha annullato (sentenza
della Sacra Rota, avente diretta rilevanza nell’ordinamento statale
della Città del Vaticano) è suscettibile di delibazione quale
sentenza straniera a norma dell’art. 797 Cod. proc. civ., quando
ricorrano tutte le condizioni richieste da detta norma.