Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto ministeriale 17 gennaio 2006

Ministero dell’Interno. Decreto 17 gennaio 2006: “Conferimento dell’efficacia civile al mutamento del modo di essere della Regione ecclesiastica Lazio”. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 137 del 15 giugno 2006). IL MINISTRO DELL’INTERNO Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 1996 con il quale venne riconosciuta la personalita’ giuridica civile alla Regione ecclesiastica Lazio, con […]

Decreto ministeriale 14 dicembre 2005

Decreto 14 dicembre 2005: “Conferimento di efficacia civile al provvedimento 15 maggio 2005 relativo alla modifica delle circoscrizioni territoriali della diocesi di Avellino e della diocesi «Abbazia territoriale di Montevergine»”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 7 del 10 gennaio 2006). IL MINISTRO DELL’INTERNO Vista l’istanza della Nunziatura Apostolica diretta ad ottenere il conferimento […]

Decreto ministeriale 28 maggio 2004

Ministero dell’Interno. Decreto 28 Maggio 2004: “Conferimento dell’efficacia civile alla modifica delle circoscrizioni territoriali della Diocesi di Parma, della Diocesi di Piacenza – Bobbio, della Diocesi di Fidenza e della Diocesi di Massa Carrara – Pontremoli”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 162 del 13 luglio 2004) IL MINISTRO DELL’INTERNO Vista l’istanza della Nunziatura […]

Sentenza 20 novembre 2003, n.17595

L’entrata in vigore della nuova disciplina di diritto internazionale
privato, di cui alla Legge n. 218 del 1995, non ha comportato
l’abrogazione del sistema – previsto dall’art. 8 dell’Accordo fra
l’Italia e la Santa Sede del 1984 – per la dichiarazione di efficacia
nella Repubblica italiana delle sentenze di nullità del matrimonio
pronunciate dai Tribunali ecclesiastici. Da ciò discende che, sebbene
l’art. 67, comma 1, della Legge n. 218 del 1995 conceda a chiunque vi
abbia interesse la legittimazione a richiedere l’accertamento dei
requisiti per il riconoscimento della sentenza straniera, la
possibilità di chiedere la delibazione della sentenza ecclesiastica
deve essere esclusa per gli eredi del coniuge, ai sensi del citato
art. 8, il quale riconosce tale legittimazione solo alle parti o ad
una di esse. Al riguardo, peraltro, non appare ravvisabile alcuna
violazione dell’art. 3 della Costituzione, posta la specialità della
materia del matrimonio concordatario (nella quale vengono
pattiziamente regolate le condizioni di efficacia del matrimonio e
della pronuncia di nullità) e considerato che il principio della
parità di trattamento cede di fronte al principio fondamentale di
regolamentazione e modificazione pattizia sancito dall’art. 7, comma
2, della Costituzione.

Sentenza 01 luglio 1994

L’oggetto del provvedimento di omologazione della sentenza canonica
di nullità matrimoniale non deve estendersi ad aspetti che esulano
dalla sua natura ed eccedono la funzione che gli è attribuita dalla
legge (nella fattispecie concreta, la mancata dichiarazione espressa
in mala fede dalla donna, nel menzionato provvedimento, amplia la
efficacia civile della sentenza canonica posto che consente al marito
di optare per la applicazione della disciplina diversa dalla comunione
dei beni ex art. 95 c.c. in relazione alla liquidazione del regime
patrimoniale derivante dal matrimonio). Infatti, la efficacia
nell’ordine civile delle sentenze canoniche è subordinata ad un
giudizio di omologazione che riguarda due estremi concreti:
l’autenticità della sentenza, ovvero la verifica della sua
validità estrinseca; e la conformità del contenuto della sentenza al
diritto dello Stato, il che comporta un esame volto a constatare se le
affermazioni della sentenza in base al Diritto canonico, non siano in
contraddizione con i concetti giuridici o disposizioni che siano
equiparabili o analoghe al diritto statuale in modo tale da
pregiudicare o alterare il sistema di libertà pubbliche e diritti
fondamentali del cittadino spagnolo (nella fattispecie concreta, la
equiparazione tra il dolo della sposa, causa di nullità del
matrimonio per errore del consenso, e la mala fede del coniuge, cui si
riferisce il codice civile, è pienamente conforme a diritto).

Sentenza 08 novembre 1993, n.328

Según declaramos en nuestra STC 265/1988, el Auto que reconoce 
eficacia civil a una decisión pontificia sobre matrimonio rato y no
consumado, a pesar de haberse formulado una oposición razonada que
excluye toda imputación de conveniencia u oportunismo, «quedando a
salvo el derecho   de las partes para formular su pretensión en el
procedimiento correspondiente», determina una situación de
indefensión constitucionalmente relevante, puesto que, por un lado,
reenvía al interesado a un procedimiento que está previsto en la
ley sólo para el caso de que el Auto sea denegatorio (con
oposición o sin ella) o se acuerde el archivo o sobreseimiento
del expediente, y, por otro, impone al opositor el seguimiento de un
nuevo proceso para remediar en su caso una violación de un derecho
fundamental ocurrido en procedimiento distinto y agotado [F.J. 2].
Il provvedimento giudiziario che riconosce efficacia civile alla
dispensa ecclesiastica di matrimonio rato e non consumato, emesso
malgrado fosse stata proposta opposizione nel procedimento di
omologazione, e pertanto in contrasto con le disposizioni di
derivazione concordataria (L. n. 30/1981, attuativa dell’art. VI. 2
dell’Accordo 3 gennaio 1979 tra lo Stato Spagnolo e la Santa Sede),
viola il diritto fondamentale alla effettiva tutela giudiziale (art.
24 CE).

Parere 26 gennaio 1994, n.37

La trasformazione di un Istituto interdiocesano per il sostentamento
del clero realizzata attraverso la riduzione dell’ambito
territoriale in cui è chiamato a svolgere la propria attività e la
contestuale erezione di due nuovi istituti per il sostentamento del
clero sulla parte residua del territorio, riguardano in sostanza
un’unica operazione di frazionamento dell’ente in tre diversi
istituti che acquista efficacia civile attraverso il riconoscimento
del nuovo modo di essere dell’ente trasformato (insieme con
l’approvazione dello statuto quale risulta a seguito delle modifiche
apportate a quello originariamente approvato), nonché attraverso il
riconoscimento della personalità giuridica e l’approvazione degli
statuti dei nuovi istituti. Si esprime parere favorevole
all’accoglimento delle istanze in tal senso avanzate dai presidenti
degli Istituti, munite dell’assenso degli ordinari diocesani
competenti, tenuto conto che il patrimonio di tali enti è costituito
dai beni provenienti dai soppressi benefici ecclesiastici delle
rispettive diocesi, e che gli statuti, conformi ad uno schema adottato
da tutti gli istituti per il sostentamento del clero, non danno luogo
ad osservazioni.

Ordinanza 11 giugno 1994

E’opinabile la sussistenza del fumus boni juris nel procedimento ex
art. 700 c.p.c. instaurato sul presupposto dell’efficacia civile di
una sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio per timore di
eccezionale gravità del marito nei confronti della madre e allo scopo
di conseguire l’obbligazione indennitaria e alimentare dovuta dal
coniuge in mala fede a norma dell’art. 129 bis c.c., mancando nella
specie l’attribuibilità del vizio al coniuge ed essendo invece
indifferente la conoscenza della nullità da parte del medesimo.

Sentenza 27 aprile 1993, n.4953

In tema di nullità di matrimonio, l’art. 129 bis Cod. civ. relativo
alla responsabilità del coniuge in mala fede al quale sia imputabile
la nullità, sebbene formulato lessicalmente in modo diverso
dall’art. 139 Cod. civ. (che commina una sanzione penale al coniuge
che, conoscendo prima della celebrazione una causa di nullità,
l’abbia lasciata ignorare dall’altro), comprende, nella sua
portata più ampia, anche l’ipotesi disciplinata da quest’ultima
norma; pertanto, per l’affermazione della responsabilità in
questione e, prima ancora, dell’imputabilità richiesta, non
sufficiente la pura e semplice riferibilità oggettiva della causa di
invalidità, e neppure la consapevolezza di essa, occorrendo, invece,
oltre alla consapevolezza di quei fatti che vengono definiti
invalidanti, anche quella della loro attitudine invalidante, mentre la
prova di tale consapevolezza e del comportamento omissivo o commissivo
del responsabile incombe, secondo le regole generali, su chi afferma
l’esistenza di tale imputabilità.

Sentenza 26 aprile 1994

Non può essere dichiarata civilmente efficace in Italia, per
contrasto con l’ordine pubblico interno, la disposizione contenuta
in una sentenza di divorzio emessa dal Tribunale rabbinico di Tel Aviv
a tenore della quale la donna “potrà unirsi in matrimonio con
qualsiasi uomo tranne che con persona portante il cognome Cohen dopo
novantadue giorni dalla data della consegna dell’atto di divorzio
(Ghet) alla stessa”, atteso che nel nostro ordinamento, dopo la
dichiarazione di divorzio, non è ammessa alcuna limitazione in ordine
alla data di un nuovo matrimonio, alla scelta del futuro coniuge e
tantomeno in relazione al cognome portato da quest’ultimo. La
sentenza, pertanto, andrà delibata con esclusione di tale
statuizione.