Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Conventio 10 giugno 2013

Conventione inter Sanctam Sedem et Rempublicam Promunturii Viridis
rata habita, die III mensis Aprilis anno MMXIV ratihabitionis
instrumenta accepta et reddita mutuo fuerunt in Civitate Vaticana. Ex
die III mensis Maii anno MMXIV Conventio vigere coepit ad normam
articuli XXX eiusdem Pactionis
[Fonte: AAS, 6 (2014), pp.
472-492]

Sentenza 08 dicembre 2009

La Corte europea dei diritti dell’uomo ha riconosciuto il diritto alla
pensione di reversibilità ad una donna di etnia Rom che si era
sposata solo in base ai riti della comunità Rom e che non aveva mai
celebrato matrimonio civile. La ricorrente si era rivolta alla Corte
di Strasburgo in seguito alla sentenza del 2007 del Tribunal
Constitucional spagnolo
[https://www.olir.it/documenti/index.php?documento=4450], che aveva
negato il carattere discriminatorio del diniego a ricevere tale
trattamento previdenziale. Secondo il giudice europeo non integra,
invece, una discriminazione l’assenza di riconoscimento degli effetti
civili del “matrimonio gitano”, la cui disciplina spetta unicamente al
legislatore nazionale.

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* Commento di W. Citti [http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=753&l=it]
(ASGI)
* Commento di Fernando Rey Martínez
[http://www.gitanos.org/upload/37/90/Sentencia_Munoz_Diaz_v._Espana__de_8_de_diciembre_de_2009__del_TEDH.pdf].
Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de
Valladolid. Vocal del Patronato de la Fundación Secretariado Gitano

Sentenza 10 luglio 1999, n.7276

La pretesa di far valere agli effetti civili il provvedimento di
dispensa per matrimonio rato e non consumato, con la conseguente
annotazione nei registri dello Stato civile non può più essere
positivamente accolta dopo la sentenza della Corte costituzionale n.
18 del 1982, con la quale sono stati dichiarati illegittimi l’art. 1
l. 27 maggio 1929 n. 810 e l’art. 17 l. 27 maggio 1929 n. 847, nella
parte in cui tali norme prevedono che la Corte d’appello possa rendere
esecutivo tale provvedimento . Pertanto essendo venute meno le norme
che davano rilevanza nell’ordinamento statale a detta dispensa
ecclesiastica, la relativa domanda è assolutamente improponibile; nè
possono essere considerate rilevanti in senso contrario le modifiche
al Concordato lateranense, che non contengono alcun riferimento
all’esecutività agli effetti civili dei suddetti provvedimenti di
dispensa, nè la nuova disciplina stabilita dalla legge 218 del 1995
di riforma del diritto internazionale privato, in quanto contiene una
previsione di salvaguardia per l’applicazione delle convenzioni
internazionali in vigore per l’Italia (nella specie, la S.C.,
nell’affermare il suddetto principio di diritto, ha cassato la
pronuncia della Corte d’appello che, ritenendo che il provvedimento di
dispensa fosse assimilabile ad una sentenza straniera, aveva accolto
la domanda di delibazione).

Sentenza 12 maggio 1990, n.4100

Il diritto alla tutela giurisdizionale costituisce un principio
supremo dell’ordinamento solo nel suo nucleo essenziale, la Corte
d’Appello, nel momento in cui deve procedere a rendere esecutiva la
sentenza del tribunale ecclesiastico che pronuncia la nullità del
matrimonio canonico, deve accertare se risultino rispettati gli
elementi essenziali del diritto di agire e di resistere nell’ambito
dei principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato. Tale
fondamentale requisito è integrato quando risulta che le parti
abbiano avuto la garanzia sufficiente per provvedere alla propria
difesa, non è invece necessario il riscontro del puntuale rispetto di
tutte le norme canoniche, oppure se queste diano le stesse garanzie
offerte dal nostro ordinamento. In particolare la delibazione della
sentenza del tribunale ecclesiastico di nullità del matrimonio
concordatario può essere effettuata anche quando il processo canonico
sia proseguito malgrado la morte del curatore dell’incapace, non
costituendo tale profilo una violazione del diritto di difesa.

Sentenza 23 novembre 1995, n.1016

Tribunale Supremo. Sentenza 23 novembre 1995, n. 1016: “Decisión pontificia sobre matrimonio rato no consumado. Eficacia en el orden civil: debe estimarse nulidad del matrimonio. Inexistencia de lesión al orden público”. (Omissis) FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El recurrente don Andrés B. A. y la recurrida doña Lourdes A. G. estuvieron unidos por matrimonio canónico, disuelto […]

Sentenza 08 gennaio 1992

Tribunale Supremo. Sentenza 8 gennaio 1992: “Matrimonio: las actuaciones practicadas ante los Tribunales eclesiásticos carecen de especial virtud probatoria ante los Tribunales del Estado”. (Omissis) FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Demandada por doña María de los Reyes V. F. la nulidad de su matrimonio con don Manuel D. R., alegando la falta en el esposo del […]

Sentenza 10 marzo 1992

Tribunale Supremo. Sentenza 10 marzo 1992: “Matrimonio: improcedencia por buena fe en ambos cónyuges”. (Omissis) FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- El recurrente don Angel S. J. V. contrajo matrimonio canónico con doña Olga M. G. el 30-5-1953, de cuya unión nacieron tres hijos varones. El Tribunal Metropolitano del Arzobispado de Oviedo por S. 14-3-1985, confirmatoria de […]

Sentenza 24 settembre 1991

Tribunale Supremo. Sentenza 14 settembre 1991: “Procesos canónicos pendientes a la entrada en vigor del Acuerdo entre el Estado Español y la Santa Sede de 3-1-1979: el regulado en el art. XXIV. 3 del Concordato de 27-8-1953”. (Omissis) FUNDAMENTOS DE DERECHO PRIMERO.- Son antecedentes necesarios para la resolución del presente recurso de casación: A) Don […]

Sentenza 03 ottobre 2002, n.882

Sentencia Audiencia Provincial Madrid núm. 882/2002 (Sección 24ª), de 3 octubre: “Eficacia civil de una sentencia de nulidad matrimonial. Causas de nulidad matrimonial acogidas por el Tribunal Eclesiástico se ajustan al Derecho del Estado”. ANTECEDENTES DE HECHO PRIMERO.- La Sala acepta y tiene por reproducidos los antecedentes de hecho contenidos en la resolución apelada. SEGUNDO.- […]