Decreto 21 febbraio 2011
Nel caso di affidamento condiviso del minore, la
sospensione/interruzione della catechesi finalizzata al battesimo non
può rappresentare una automatica conseguenza del contrasto esistente
sul punto tra i genitori, dovendo tale decisione essere adottata
tenendo conto unicamente del preminente interesse del minore.
Interesse che si misura anche con la rilevanza che nella vita del
bambino potrebbe assumere una interruzione del percorso iniziato (Nel
caso di specie, la Corte ha ritenuto che, allo stato, si profilasse
come maggiormente lesiva dell’interesse del minore – anche sotto il
profilo della sua serenità e stabilità e dell’equilibrio delle
relazioni – l’interruzione del percorso avviato, di quanto potesse
esserlo il suo compimento, per quanto esso contrastante col progetto,
inizialmente condiviso da entrambi i genitori e poi perseguito solo
dal padre).