Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 29 agosto 2017, n.4100

«il "sostegno al
reddito" è un beneficio rivolto agli studenti residenti in
Lombardia che frequentano corsi a gestione ordinaria presso scuole
primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado,
statali e paritarie, che "non applicano" una retta di
iscrizione o frequenza. Tale beneficio viene erogato in dipendenza del
reddito riferibile secondo il parametro ISEE e oscilla tra un minimo
di 60 Euro ed un massimo di 290 Euro" ; tale beneficio fa parte
del sistema che mira a rimuovere gli ostacoli di ordine economico che
impedirebbero l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi
e non va confuso con il buono-scuola propriamente detto, connesso al
finanziamento di studenti che frequentano scuole ove si chiede una
retta, per lo più scuole paritarie, e dunque non può
essere limitato solo a tale ultimo tipo di studenti, poiché
avendo lo scopo di finanziare l'acquisto di testi e strumenti
scolastici, la sua corresponsione ai soli studenti delle scuole
paritarie creerebbe un evidente disparità di
trattamento"».

Sentenza 10 gennaio 2017, n.29086/12

L’intérêt des enfants à une scolarisation
complète, permettant une intégration sociale
réussie selon les mœurs et coutumes locales, prime
sur le souhait des parents de voir leurs filles
exemptées des cours de natation mixtes.
L’enseignement du sport, dont la natation fait partie
intégrante dans l’école des filles des
requérants, revêt une importance singulière pour
le développement et la santé des enfants.
L’intérêt de cet enseignement ne se limite pas pour
les enfants à apprendre à nager et à exercer
une activité physique, mais il réside surtout dans le
fait de pratiquer cette activité en commun avec tous les
autres élèves, en dehors de toute exception tirée
de l’origine des enfants ou des convictions religieuses ou
philosophiques de leurs parents. Par ailleurs, les autorités
ont offert des aménagements significatifs aux
requérants : leurs filles ayant notamment eu la
possibilité de couvrir leurs corps pendant les cours de
natation en revêtant un burkini et de se dévêtir
hors de la présence des garçons. Ces mesures
d’accompagnement étaient à même de
réduire l’impact litigieux de la participation des
enfants aux cours de natation mixtes sur les convictions religieuses
de leurs parents. Par conséquent, la Cour estime que, en
faisant primer l’obligation pour les enfants de
suivre intégralement la scolarité et la
réussite de leur intégration sur
l’intérêt privé des requérants de
voir leurs filles dispensées des cours de natation mixtes
pour des raisons religieuses, les autorités internes
n’ont pas outrepassé la marge d’appréciation
considérable dont elles jouissaient dans
la présente affaire, qui porte sur l’instruction
obligatoire. La Cour juge donc qu’il n’y a pas eu
violation de l’article 9 de la Convention.
[Communiqué de presse – http://hudoc.echr.coe.int/]

Esortazione apostolica 19 marzo 2016

Chirografo del Santo Padre Francesco ai Vescovi per accompagnare
l’Esortazione Apostolica post-sinodale “Amoris
laetitia” [fonte: www.vatican.va]

Vaticano 8 aprile
2016
Caro fratello:
invocando la protezione della Santa
Famiglia di Nazareth, sono lieto di inviarti la mia Esortazione
“Amoris laetitia” per il bene di tutte le famiglie e di
tutte le persone, giovani e anziane, affidate al tuo ministero
pastorale.
Uniti nel Signore Gesù, con Maria e Giuseppe,
ti chiedo di non dimenticarti di pregare per me.
Franciscus

Sentenza 12 giugno 2012, n.9546

L’art. 155 c.c., in tema di provvedimenti riguardo ai figli nella
separazione personale dei coniugi, consente al giudice di fissare le
modalità della loro presenza presso ciascun genitore e di adottare
ogni altro provvedimento ad essi relativo, attenendosi al criterio
fondamentale rappresentato dal superiore interesse della prole, che
assume rilievo sistematico centrale nell’ordinamento dei rapporti di
filiazione, fondato sull’art. 30 Cost.. L’esercizio in concreto di
tale potere, dunque, deve costituire espressione di conveniente
protezione (art. 31 Cost., comma 2) del preminente diritto dei figli
alla salute e ad una crescita serena ed equilibrata e può assumere
anche profili contenitivi dei rubricati diritti e libertà
fondamentali individuali (nel caso di specie, il diritto di libertà
religiosa), ove le relative esteriorizzazioni determinino conseguenze
pregiudizievoli per la prole che vi presenzi, compromettendone la
salute psico-fisica e lo sviluppo; tali conseguenze, infatti, oltre a
legittimare le previste limitazioni ai richiamati diritti e libertà
fondamentali contemplati in testi sovranazionali, implicano in ambito
nazionale il non consentito superamento dei limiti di compatibilità
con i pari diritti e libertà altrui e con i concorrenti doveri di
genitore fissati nell’art. 30 Cost., comma 1, e nell’art. 147 c.c.

Sentenza 30 marzo 2012, n.12089

Anche per i cosiddetti reati culturalmente orientati vige il principio
dell’irrilevanza della ignorantia juris, pur letta nell’ambito
interpretativo della Corte delle leggi, quando le condotte oggetto di
valutazione si caratterizzino per la palese violazione dei diritti
essenziali ed inviolabili della persona, quali riconosciuti ed
affermati dalla Costituzione, costituendo la base indefettibile
dell’ordinamento giuridico italiano e il cardine della
regolamentazione concreta dei rapporti interpersonali (Nel caso di
specie, la Corte ha affermato l’irrilevanza della supposta finalità
educativa, fondata sul codice etico-religioso del padre di religione
musulmana, in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del
reato di maltrattamenti in famiglia).