Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 22 maggio 2006, n.603

L’Accordo di Villa Madama tra la Repubblica italiana e la Santa Sede –
all’art. 9 punto 2 – contiene un significativo riconoscimento del
valore storico della religione maggioritariamente praticata nel
territorio nazionale (“la Repubblica italiana, riconoscendo il valore
della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del
cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano”). Questo riconoscimento giustifica l’insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche, ma può essere utilizzato
anche come criterio per regolare quelle situazioni in cui la
visibilità dei simboli religiosi all’interno degli edifici
scolastici (e pubblici in genere) fa parte di consuetudini radicate. A
tali consuetudini può essere data rilevanza finché sono condivise da
quanti utilizzano gli edifici pubblici, includendo nel numero non solo
i funzionari ma anche i cittadini che abbiano un qualche collegamento
con l’attività svolta all’interno dei suddetti edifici.
L’estensione dei soggetti interessati vale in modo particolare nel
settore della scuola, dove gli studenti e i loro genitori non sono
semplici fruitori di un servizio ma componenti della stessa comunità
scolastica (art. 3 del Dlgs. 297/1994).

Legge regionale 01 febbraio 2000, n.5

Legge regionale 1 febbraio 2000, n. 5: “Eventi calamitosi degli anni 1994, 1996, 1997 e 1999 in Emilia-Romagna. D.l. 132/1999 convertito con modifiche nella legge 226/1999 ed ulteriori interventi di protezione civile”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna” n. 15 del 3 febbraio 2000) (Omissis) ARTICOLO 2 (Interventi pubblici per eventi alluvionali, dissesti idrogeologici ed […]

Legge regionale 18 gennaio 2001, n.5

Legge regionale 18 gennaio 2001, n. 5: “Organizzazione delle attività regionali di protezione civile”. (da “Bollettino Ufficiale della regione Valle d’Aosta” n. 6 del 30 gennaio 2001) (Omissis) CAPO V – SUPERAMENTO DELL’EMERGENZA ARTICOLO 19 (Interventi relativi alle opere pubbliche) 1. Dopo l’esecuzione degli interventi più urgenti, effettuati a seguito della dichiarazione di esistenza di […]