Sentenza 10 gennaio 2003, n.786
L’art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 490 del 1999 concerne
il potere autorizzatorio del Soprintendente e si riferisce ad un
ambito oggettivo da identificarsi sostanzialmente con gli edifici ed i
luoghi di interesse storico-artistico e le loro adiacenze e vicinanze;
relativamente ai cartelli o mezzi pubblicitari che si intende
installare sugli edifici o sui luoghi di interesse storico-artistico o
nelle loro adiacenze e vicinanze, il soprintendente, esercitando un
potere proprio, può egli stesso autorizzare la collocazione,
superando il divieto della norma, quando da essa non derivi
pregiudizio all’aspetto, al decoro o al pubblico godimento degli
edifici o dei luoghi soggetti a tutela. Diverso è invece, l’ambito
oggettivo preso in considerazione dall’art. 50 comma 2 d.lg. n. 490
del 1999, che stabilisce il generale divieto di collocare senza
autorizzazione cartelli o altri mezzi di pubblicità, “lungo le strade
site nell’ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse
storico e artistico”. Tale disposizione riguarda un ambito oggettivo
più ampio di quello preso in considerazione dal comma 1, che concerne
invece gli edifici e i luoghi di interesse storico-artistico, e le
loro immediate vicinanze; pertanto il potere autorizzatorio si radica
in capo all’autorità indicata dall’art. 23 comma 4 d.lg. n. 285 del
1992, mentre il Soprintendente interviene solo attraverso
l’espressione di un parere.