Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto legge 28 aprile 2009, n.39

D.L. 28 aprile 2009 n. 39: “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”. (in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 97 del 28 aprile 2009) (omissis) Art. 3. Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili […]

Sentenza 30 marzo 2009, n.116

L’art. 107, comma 5, della legge provinciale n. 13 del 1997 – così
come la normativa previgente (cfr. l’art. 95, comma 5, del TU delle
leggi urbanistiche provinciali, approvato con DPGP 26 ottobre 1993, n.
38, l’art. 16 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21 e, ancor
prima, l’art. 42, comma 5, del TU approvato con DPGP 23 giugno 1970,
n. 20, come sostituito dall’art. 8 della legge provinciale 24
novembre 1980, n. 34) – prevede il divieto di cambiamento di
destinazione d’uso degli impianti per la raccolta, conservazione e
lavorazione di prodotti agricoli, in assenza di una diversa
destinazione d’uso di tutta l’area nel piano urbanistico
provinciale. Posto tale divieto, sin dal 1980, può dunque essere
disposto il ripristino dello stato dei luoghi nel caso di avvenuto
acceramento del cambio di destinazione d’uso di un edificio da
“commercio all’ingrosso di prodotti agricoli” a “deposito e
conservazione di frutta per conto di terzi” (nel caso di specie,
veniva respinto il ricorso del proprietario di un immobile, adibito in
parte a luogo di culto musulmano, che asseriva come il cambio della
destinazione d’uso di tale edificio fosse avvenuto del tutto
legittimamente, essendo detta attività di culto ricomprendibile
nell’ambito dell’attività terziaria svolta, già prima del 1992,
in tale edificio).

Regolamento 09 febbraio 2009, n.3

Regolamento regionale 9 febbraio 2009, n. 3: “Attività funebri e cimiteriali ai sensi dell’art. 11 della l.r. 1 febbraio 2005, n. 3“. (B.U.R. Marche 19 febbraio 2009, n. 17) Art. 1 (Oggetto) 1. Il presente regolamento disciplina requisiti e procedure dei servizi correlati al decesso dei cittadini, in attuazione degli articoli 9, comma 5, e […]

Sentenza 04 giugno 2008, n.741

L’Intesa tra l’Assessore regionale dei BB.CC.AA. ed il Presidente
della Regione Ecclesiastica Sicilia per la salvaguardia, la
valorizzazione e il godimento dei beni culturali di interesse
religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche, siglata
l’11 giugno 1997, stabilisce che “Gli Enti e le Istituzioni
Ecclesiastiche a cui i Beni appartengono ne garantiscono la
manutenzione ordinaria. La manutenzione straordinaria che non
coinvolge alcun aspetto restaurativo, può essere curata direttamente
dall’Ente o dall’Istituzione Ecclesiastica a cui i Beni
appartengono. “ (art. 8). Ciò implica, dunque, nei casi di
manutenzione straordinaria di beni monumentali che non comportino
opere di restauro, la possibilità che la progettazione e l’esecuzione
dei lavori sia affidata con incarico fiduciario diretto, purchè non
si tratti di opere assistite da finanziamento pubblico. In
quest’ultimo caso, infatti, l’Amministrazione pubblica viene chiamata
a gestire un contributo statale, risultando così tenuta a rispettare
la procedura ad evidenza pubblica.

Sentenza 27 marzo 2008, n.411

La realizzazione di edifici e strutture destinate al culto rientra tra
le attività sociali e di promozione umana, a cui la nostra Carta
Costituzionale offre particolare rilievo e tutela, sia in quanto
esplicazione del diritto di professare la propria fede religiosa anche
in forma associata (art. 19), sia più in generale quale oggetto di
una formazione sociale nella quale svolgere la personalità umana
(art. 2).

Sentenza 15 maggio 2008, n.172

E’ legittimo il diniego dell’Amministrazione comunale alla
realizzazione di una “cappelletta votiva” su di un’area destinata a
verde agricolo. Nel caso di specie, il giudice adito ha ritenuto
infondata la doglianza della ricorrente secondo cui la destinazione a
verde agricolo di un’area non costituirebbe valido motivo per
impedire la realizzazione di un edificio di culto che, quale opera di
“infrastrutturazione secondaria” risponderebbe ad un interesse
pubblico primario dell’Amministrazione comunale, pertanto non
assoggettato, né subordinato alle destinazioni urbanistiche impresse
dal piano regolatore generale.

Accordo 19 aprile 2006

CONVENTIO* Inter Apostolicam Sedem et Bosniam et Herzegoviam. BASIC AGREEMENT between the Holy See and Bosnia and Herzegovina. *(in AAS 11 [2007], pp. 939-946)

Convenzione 02 aprile 2008

CONVENZIONE INTEGRATIVA 2008 PER I SACRISTI DELLA DIOCESI DI MILANO L’anno 2008 il giorno due del mese di aprile in Milano, tra la Commissione delegata dei Parroci della Diocesi di Milano, … e la Commissione dell’Unione Diocesana dei Sacristi, … è stata stipulata la seguente CONVENZIONE per i Sacristi della Diocesi di Milano con decorrenza […]

Sentenza 23 gennaio 2008, n.3561

La sagrestia, in quanto luogo nel quale sono solitamente conservati
oggetti di culto, è da considerarsi essa stesso luogo di culto. A
ciò si deve aggiungere che il concetto di edificio abbraccia l’intero
immobile e dunque, nel caso di una chiesa, non solo il locale
destinato alle funzioni religiose, ma anche le sue pertinenze.

Parere 06 marzo 2007

Ai fini della concessioni di finanziamenti regionali volti a
realizzare interventi di “recupero e fruizione del patrimonio
culturale e ambientale”, occorre rilevare come la casa canonica sia
collegata alla Chiesa parrocchiale da un vincolo pertinenziale (ex
artt. 817 e 818 cod. civ., quale pertinenza immobiliare: cfr. Cass. n.
974/1975), il che fornisce una generale indicazione di almeno
potenziale estendibilità alla canonica del trattamento giuridico
previsto per la cosa principale; inoltre, si deve rilevare come la
struttura parrocchiale nel suo insieme, cioè comprensiva anche della
canonica, assuma uno specifico rilievo sul piano “culturale”, anche
quale centro di aggregazione umana, di ritrovo, di incontro, di
formazione e, in generale, di sviluppo della persona umana (nel caso
di specie, il provvedimento impugnato escludeva dai finanziamenti
regionali il restauro e l’adeguamento degli impianti di una Chiesa
parrocchiale e dell’annessa Canonica, perché il progetto prevedeva
non soltanto “il restauro e la realizzazione di impianti nella
Chiesa”, ma includeva anche “interventi nella casa canonica”, ambito
ritenuto “non conforme alle previsioni del complemento di
programmazione”).