Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Legge 02 aprile 2001, n.136

Legge 2 aprile 2001, n. 136: “Disposizioni in materia di sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato, nonchè altre disposizioni in materia di immobili pubblici”. (da «Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana» n. 92 del 20 aprile 2001) […] Art. 2. (Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a università statali, di […]

Regio decreto 02 giugno 1939

Regio decreto 2 giugno 1939: “De l’application des dispositions du décret-loi no 1672/1939 concernant l’amendement du décret-loi n.1363/1938 qui a traitè la protection des articles 1 et 2 de la constitution en vigueur”. Art. l. I. Afin que le permis de construire ou de fonctionnement, prévu au paragraphe 1 de l’article 1 du Décret-Loi No […]

Decreto legge 1938, n.1363/1938

Decreto legge n. 1363/1938: “Eglises des hétérodoxes – Prosélytisme de la protection des dispositions des articles 1 et 2 de la constitution en vigueur”. Art. l. Pour la construction ou l’ouverture d’une église, de quelque dogme que ce soit, est requis, au préalable, un permis délivré par l’autorité ecclésiastique reconnue compétente, ainsi que par le […]

Costituzione 04 luglio 2002

THE CONSTITUTION OF THE KINGDOM OF THE NETHERLANDS, 4 luglio 2002. CHAPTER 1 – Fundamental rights Article 1 All persons in the Netherlands shall be treated equally in equal circumstances. Discrimination on the grounds of religion, belief, political opinion, race or sex or on any other grounds whatsoever shall not be permitted. (Omissis) Article 6 […]

Legge regionale 29 dicembre 2005, n.24

Campania. Legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2005: “Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale della Regione Campania – Legge Finanziaria 2006″. (da BUR n. 69 del 30 dicembre 2005) (omissis) Articolo 28 1. La Regione Campania istituisce il reddito per la vita a vantaggio delle donne in allattamento. Obiettivo della Regione […]

Sentenza 29 gennaio 1997, n.901

Le fabbricerie esistenti nelle chiese cattedrali dichiarate monumento
nazionale, le quali provvedono all’amministrazione del patrimonio e
dei redditi delle chiese stesse, nonché alla manutenzione degli
edifici, senza ingerenza alcuna nei servizi di culto, devono essere
inquadrate tra le associazioni non riconosciute. Esse, pertanto, pur
essendo prive di personalità giuridica, possono – ai sensi dell’art.
37 c.c. – gestire gli immobili di proprietà della chiesa, dare
attuazione a rapporti di locazione che li riguardano, disporre la
cessazione di quelli esistenti, e possono stare in giudizio a mezzo di
coloro che, secondo l’ordinamento interno dell’ente, ne hanno la
rappresentanza.

Sentenza 13 dicembre 2005, n.7078

La destinazione agricola di un’area non è di per sè di ostacolo alla
realizzazione di edifici di culto, considerato che tutte le opere di
urbanizzazione, primaria e secondaria, possono essere realizzate,
corrispondendo ad interessi pubblici che il Comune è chiamato a
valutare congiuntamente con quelli sottesi alle singole previsioni di
destinazione urbanistica, in ogni area del territorio comunale.

Sentenza 14 dicembre 2004, n.8026

L’edificio di culto rientra tra le attrezzature “pubbliche” o
“collettive”, cui sono destinate “adeguate aree”, individuate
in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali. Pertanto
il diniego di concessione edilizia di un edificio di culto dei
Testimoni di Geova è legittimo, in quanto l’inserimento di un’area in
zona urbanistica B2 di p.r.g., per la quale lo strumento urbanistico
prevede la destinazione a “residenza”, “attività terziarie e
ricettive” ed altre minori, ma non anche ad attrezzature “pubbliche”
o “collettive”, non consente che nella zona possa essere
realizzato un edificio di culto. L’utilizzazione ad “attrezzature
collettive” degli immobili da costruire è rilevante sia ai fini
della suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, sia, e
necessariamente, ai fini del rilascio della concessione edilizia,
giacché, altrimenti, verrebbero vanificate le scelte emerse in sede
di pianificazione. Anche per quanto riguarda la realizzazione
materiale di opere di interesse collettivo, dunque, l’esercizio
delle tradizionali facoltà proprietarie risulta costretto nel vigente
sistema della pianificazione, nel quale, come è noto, spetta al
pubblico potere (in specie al Comune) governare ed ordinare il
territorio, con l’obiettivo di razionalmente programmare ed indicare
(anche) quelle zone, in cui si collocano le attività di interesse
collettivo, con conseguente conformazione del tanto discusso “ius
aedificandi”. Né potrebbe validamente affermarsi che su un’area
di sua proprietà, il soggetto privato possa realizzare, senza alcun
costo né diretto né indiretto a carico di terzi, una scuola, un
impianto sportivo, un centro sociale, una chiesa od un edificio per
servizi religiosi.

Sentenza 20 novembre 2000, n.68/1995

Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª), Sentencia de 20 noviembre 2000, n. 68/1995. En la Villa de Madrid, a veinte de noviembre de dos mil. Visto ante esta Sección Segunda de la Sala Tercera el recurso de casación núm. 68/1995 interpuesto por el Ayuntamiento de Cuenca, representado por el Procurador señor D. G., […]

Decreto legislativo 26 luglio 2005, n.1

Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio: “Texto Refundido de la Ley de Urbanismo” (Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya, de 28 de julio de 2005, nº 4436, pág. 23360) [Departament de Presidencia] (omissis) Artículo 34.Sistemas urbanísticos generales y locales. 1. Integran los sistemas urbanísticos generales los terrenos que el planeamiento urbanístico reserva para […]