Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Decreto 01 giugno 1964, n.498

Décret n° 64-498 du 1er juin 1964 portant règlement d’administration publique relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées. Modifié par : Décret n°78-140 du février 1978 (BOC, p. 1781). Décret n°93-413 du 15 mars 1993 (BOC, p. 2201) NOR DEFP9202188D. Textes abrogés : Décret n°46-1543 du 15 juin 1946 (BO/G, p. 1261). Décret […]

Decreto 10 marzo 2004, n.210

Conferenza Episcopale Italiana. Decreto di approvazione 10 marzo 2004, n. 210: “Statuto della Fondazione di religione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena”. Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana – VISTA la delibera della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana in data 19 gennaio 2004 con la quale si apportano modificazioni allo statuto della Fondazione di […]

Raccomandazione 28 giugno 1958, n.R111

Raccomandazione sulla discriminazione in materia di impego e nelle professioni del 28 giugno 1958. La Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro, Convocata a Ginevra dal Consiglio di amministrazione dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed ivi riunitasi il 4 giugno 1958 nella sua quarantaduesima sessione, Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla discriminazione in materia di […]

Disegno di legge 26 novembre 1998, n.6373

Senato della Repubblica. Disegno di legge n. 6373 d’iniziativa dei senatori Caruso, Pellicini, Palombo e altri: “Modifica dell’art. 14 della legge 8 luglio 1998 n. 230, in materia di obiezione di coscienza”, 26 novembre 1998. (XIII legislatura Atti Parlamentari – Disegni di legge e relazioni – Documenti) Art. 1 (Modifica dell’entità minima della pena della […]

Sentenza 24 dicembre 1991, n.467

La regola della proporzionalità della limitazione di un diritto
inviolabile dell’uomo in riferimento all’adempimento di un dovere
costituzionale inderogabile, impone che il legislatore, nel suo
discrezionale bilanciamento dei valori costituzionali, possa
restringere il contenuto del diritto inviolabile – qual’é, nella
specie, il diritto alla professione della propria fede religiosa –
soltanto nei limiti strettamente necessari alla protezione
dell’interesse pubblico sottostante al dovere costituzionale
contrapposto, qual’é a sua volta, nella specie, l’obbligo di prestare
il servizio militare di leva in tempo di pace. E tali limiti sono
indubbiamente superati con la mancata estensione dell’esonero, a pena
espiata, dalla prestazione del servizio militare – previsto dall’art.
8, terzo comma, legge 15 dicembre 1972, n. 772, per l’obiettore di
coscienza che, senza aderire alla possibilità della prestazione di
servizi alternativi, rifiuti il servizio militare prima
dell’incorporazione – all’obiettore che abbia manifestato tale rifiuto
dopo aver assunto il servizio, data la concreta eventualità che, non
potendo giovarsi dell’esonero, lo stesso obiettore sia esposto ad una
lunga e pesante serie di condanne penali.

Sentenza 19 luglio 1989, n.470

Poiche’ il servizio militare non armato, cui sono ammessi gli
obbligati alla leva contrari all’uso personale delle armi per
imprescindibili motivi di coscienza, e’ in tutto e per tutto
coincidente con il normale servizio di leva (armato) salvo che nella
sola sottrazione all’uso delle armi che ne e’ il connotato ispiratore,
appare priva di ragionevolezza la previsione di una differente durata
di esso, comunque superiore a quella del servizio militare armato.
Pertanto, per violazione dell’art. 3 Cost., e’ costituzionalmente
illegittimo l’art. 5, primo comma, della legge 15 dicembre 1972, n.
772, nella parte in cui prevede che i giovani ammessi a prestare
servizio militare non armato lo devono prestare per un tempo superiore
alla durata del servizio di leva cui sarebbero tenuti.