Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 07 dicembre 1993, n.1085

Lo statuto di una casa di procura che, oltre a perseguire i tipici
fini di rappresentanza, svolga anche un’attività di formazione e di
cultura attraverso i mezzi di comunicazione, deve prevedere la
dichiarazione di accettazione della nomina alla carica di
rappresentante legale dell’ente; deve inoltre prevedere redazione,
modalità e termini massimi di approvazione dei bilanci, preventivo e
consuntivo, relativi all’esercizio delle attività di cultura e
formazione svolte dalla procura, nonché la presenza di un revisore o
di un collegio dei revisori dei conti; infine, deve contenere
esplicito rinvio alle norme del codice civile sulla procedura di
liquidazione ed estinzione delle persone giuridiche.

Legge 22 giugno 2000, n.192

Legge 22 giugno 2000, n. 192: “Modifica dell’articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell’articolo 473 del codice civile”. (da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 161 del 12 luglio 2000) Art. 1. 1. L’articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente: “Art. 13. – (Abrogazione delle […]

Legge 22 giugno 2000, n.127

Legge 22 giugno 2000, n. 127: “Modifica dell’articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e dell’articolo 473 del codice civile”. (Da “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” n. 161 del 12 luglio 2000) Art. 1 1. L’articolo 13 della legge 15 maggio 1997, n. 127, è sostituito dal seguente: “Art. 13 (Abrogazione delle disposizioni […]

Circolare ministeriale 23 maggio 1997, n.102

Ministero dell’Interno – Direzione generale degli Affari dei Culti. Circolare n. 102, 23 maggio 1997. AI SIGNORI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVI DI BOLZANO AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’ AOSTA OGGETTO: Legge 15 […]

Sentenza 03 febbraio 1993, n.1320

Gli acquisti dei beni immobili e l’accettazione di donazioni o
eredità da parte di enti operanti nel settore della beneficenza
pubblica e dell’istruzione artigiana e professionale debbono essere
autorizzati dal presidente della giunta regionale, ai sensi degli art.
13-15 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 che hanno trasferito alle regioni
l’esercizio di tutte le funzioni amministrative concernenti
l’acquisto di beni immobili e l’accettazione di eredità e legati
da parte di enti pubblici operanti nella materia di cui al decreto
medesimo, senza che tale autorizzazione debba essere preceduta dal
parere obbligatorio del consiglio di stato, atteso che tale parere è
previsto dall’art. 1 l. 5 giugno 1850 n. 1037 solo in considerazione
della qualità statale dell’organo chiamato a concedere
l’autorizzazione e non è perciò necessario per le autorizzazioni
attribuite alla competenza delle regioni dall’art. 15 d.p.r. 24
luglio 1977 n. 616, in relazione alle quali l’obbligo consultivo si
risolverebbe in un limite ingiustificato dell’autonomia regionale.*

Petizione 21 gennaio 1998

Circolo culturale Bertrand Russell – Treviso. Petizione alle Camere in base all’art. 50 della Costituzione della Repubblica Italiana. (Da “SIR”, 21 gennaio 1998) L’esistenza della religione cattolica in tutti gli istituti scolastici pubblici, prevista dall’art.1 del nuovo Concordato firmato nel 1984 dai rappresentanti del Vaticano e dello Stato italiano, è in contrasto coi “principi fondamentali” […]