Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 27 agosto 2015, n.46470/11

Dans son arrêt de Grande Chambre, rendu ce jour dans
l’affaire Parrillo c. Italie (requête no 46470/11), la
Cour européenne des droits de l’homme dit, par seize voix
contre une, qu’il y a eu : Non-violation de l’article 8
(droit au respect de la vie privée et familiale) de la
Convention européenne des droits de l’homme.
L’affaire concernait l’interdiction opposée
à Mme Parrillo par la loi italienne n° 40/2004 de faire don
d’embryons issus d’une fécondation in vitro et non
destinés à une grossesse, afin d’aider la
recherche scientifique. Saisie pour la première fois de cette
question, la Cour a dit que l’article 8 trouvait à
s’appliquer dans cette affaire sous son volet « vie
privée », les embryons en cause renfermant le patrimoine
génétique de Mme Parrillo et représentant donc
une partie constitutive de son identité. La Cour a
d’emblée estimé que l’Italie devait
bénéficier sur cette question délicate
d’une ample marge d’appréciation, ce que confirment
l’absence de consensus européen et les textes
internationaux à ce sujet. La Cour a ensuite relevé que
l’élaboration de la loi n° 40/2004 avait donné
lieu à un important débat et que le législateur
italien avait tenu compte de l’intérêt de
l’État à protéger l’embryon, comme de
celui des individus à exercer leur droit à
l’autodétermination. La Cour a précisé
qu’il n’était pas nécessaire de se pencher
dans cette affaire sur la question, délicate et
controversée, du début de la vie humaine,
l’article 2 (droit à la vie) n’étant pas
invoqué. Notant enfin que rien n’attestait de la
volonté du compagnon décédé de Mme
Parrillo de donner les embryons à des fins de recherche
scientifique, la Cour a conclu que l’interdiction en cause
était « nécessaire dans une société
démocratique ». [Fonte: Communiqué du press –
www.echr.coe.int]

Sentenza 23 dicembre 2010, n.26009

L’interversione del possesso non può aver luogo mediante un semplice
atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione
esteriore, dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia
cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui e
abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con
correlata sostituzione al precedente “animus detinendi” dell’animus
“rem sibi habendi”. Tale manifestazione deve, peraltro, essere rivolta
specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto
in grado di rendersi conto dell’avvenuto mutamento, e, quindi,
tradursi in atti ai quali possa riconoscersi il carattere di una
concreta opposizione all’esercizio del possesso da parte sua. In
sostanza, la semplice disponibilità dell’immobile con i poteri del
detentore non può valere, in difetto di un’idonea prova rilevante ai
sensi dell’art. 1141 c.c., comma 2, a dimostrare il passaggio dalla
detenzione al preteso possesso “animo domini”, valido agli effetti
dell’acquisto per usucapione (nel caso di specie, il ricorrente –
esponendo di avere acquistato in virtù di usucapione la proprietà di
un fabbricato ad uso abitativo di proprietà di una sua zia – 
conveniva in giudizio la parrocchia a cui l’immobile era stato donato
poco prima di morire dalla proprietaria).

Sentenza 24 gennaio 2008

Qualora nell’atto di donazione di un immobile e nel successivo atto di
accettazione, si faccia espresso riferimento alla destinazione dello
stesso ad determinato culto, ciò non legittima di per sè il possesso
esclusivo di tale bene da parte della relativa organizzazione
religiosa (nel caso di specie, inoltre, i convenuti non avevano
diritto di utilizzare, in via esclusiva, l’immobile dell’OPERA DELLE
CHIESE CRISTIANE per finalità di culto, facendo parte della CHIESA
CRISTIANA EVANGELICA DI CHIETI SCALO, la quale – secondo i rilievi
svolti dal Tribunale adito – avrebbe da tempo aderito ad una diversa
comunità ecclesiale e, in particolare, alla ASSEMBLEA DELLE CHIESE
CRISTIANE EVANGELICHE ITALIANE (ACCEI), il cui scopo non coincide con
quello dell’OPERA DELLE CHIESE CRISTIANE DEI FRATELLI).

Legge 18 dicembre 1987, n.29

Legge 18 dicembre 1987, n. 29: “Impuesto sobre sucesiones y donaciones”. LEY 29/1987, DE 18 DE DICIEMBRE, DEL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES. (B.O.E. NÚM 303, DE 19 DE DICIEMBRE 1987) DISPOSICIONES FINALES (Omissis) Cuarta. (Omissis) Los incrementos de patrimonio a título gratuito adquiridos por las entidades a que se refieren los artículos IV y […]

Circolare 29 dicembre 1983

Direccion General de lo Contencioso el Estado. Circolare 29 dicembre 1983. CIRCULAR DE 29 DE DICIEMBRE DE 1983, DE LA DIRECCION GENERAL DE LO CONTENCIOSO EL ESTADO, RELATIVA A LA APLICACION DE EXENCIONES DE IMPUESTOS SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES Y SOBRE BIENES DE LAS PERSONAS JURIDICAS A LA IGLESIA CATOLICA. (B.O. DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA […]

Sentenza 19 dicembre 1992, n.558

É legittimo il provvedimento con cui l’amministrazione comunale
neghi il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di
un fabbricato ad uso di civile abitazione su terreno di proprietà del
monastero richiedente che sia stato autorizzato all’acquisto del
predetto terreno con decreto contenente la previsione della
destinazione dell’immobile a fini esclusivi di culto e religione.

Pronuncia 03 marzo 2004, n.2424

Poiché nessun potere discrezionale ha l’Amministrazione riguardo
alle modalità di esecuzione di una donazione, non esiste materia su
cui esprimere parere circa la richiesta autorizzazione ad una proroga
del termine per lo smobilizzo di un immobile pervenuto ad un istituto
religioso tramite atto di donazione debitamente autorizzato.

Parere 19 luglio 1995, n.590

Può esprimersi parere favorevole al riconoscimento giuridico di una
fondazione di culto ed all’approvazione dello statuto di essa,
nonché all’autorizzazione ad accettare una donazione, allorché –
anche a seguito di integrazioni – risultino infine chiaramente
specificati nello statuto dell’ente gli scopi che esso intende
perseguire e le fonti di reddito di cui intende servirsi.

Parere 05 aprile 1995, n.814

Per il riconoscimento della personalità giuridica a favore di un
ente-chiesa è necessario che quest’ultima sia aperta al culto
pubblico, che non sia annessa ad altro ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto, e che del suo patrimonio faccia parte la proprietà
della relativa chiesa-edificio.

Parere 29 marzo 1995, n.701

Si può rilasciare all’Unione italiana delle Chiese cristiane
avventiste del 7º giorno l’autorizzazione ad accettare una
donazione di un’area, disposta da un Comune, solo se quest’ultimo,
con tale atto, intenda realizzare finalità istituzionali. Pertanto,
prima di rilasciare l’autorizzazione, occorre accertare se in quel
territorio una larga parte della popolazione residente aderisce a tale
Unione. E’altresì necessario dare atto nella delibera comunale che
dispone la donazione della strumentalità di questa alla soddisfazione
delle esigenze di culto di larga parte della popolazione residente,
nonché condizionare la donazione alla costruzione di un luogo di
culto con canonica ed accessori.