Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

Olir

Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 22 febbraio 2016, n.3416

Secondo la giurisprudenza della Corte adita la proporzionalità
della sanzione disciplinare è nozione che, al pari di altre
rinvenibili nell'ordinamento positivo, la legge – allo scopo di
adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e
mutevole nel tempo – configura con disposizioni, ascrivibili alla
tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e
delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in
sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni
relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa
disposizione tacitamente richiama. Nel caso in esame, è
certamente conforme a diritto (art. 2106 c.c.) la considerazione,
operata dal giudice di merito, dell'elemento psicologico del
lavoratore, poichè nella valutazione complessiva della
proporzionalità tra l'infrazione (assenza nella giornata di
turno domenicale) e la sanzione irrogata (mancata retribuzione,
sospensione dal lavoro e multa) rientra non solo
l'illiceità in senso oggettivo della condotta, non
più in discussione, ma anche l'intensità o – come
nella specie – la tenuità dell'elemento psicologico del
lavoratore. In questo senso, nel caso di specie, la Corte di merito ha
valorizzato un certo grado di affidamento indotto dal comportamento
aziendale, che aveva portato il lavoratore a ritenere che sarebbe
stato mantenuto un atteggiamento di tolleranza riguardo alla mancata
prestazione del lavoro domenicale. Ha altresì valorizzato
l'offerta della prestazione lavorativa nel giorno di riposo
settimanale, condotta che, seppure priva di valore scriminante,
esprime un atteggiamento collaborativo manifestato dall'impiegato
per compensare l'assenza. Infine, è stato valorizzato dai
giudici di appello, seppure con sintetica motivazione, il contesto
complessivo della vicenda in cui l'infrazione si collocava:
esisteva una iniziativa sindacale in corso e una richiesta individuale
di non assegnazione a turni domenicali per motivi religiosi (esercizio
del diritto di culto), circostanze di cui la società/datrice di
lavoro era a piena conoscenza e che portarono nel periodo
immediatamente successivo alla soppressione del turno domenicale.

Codice civile 16 marzo 1942

Codice civile. (omissis) Capo II Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello stato Art. 82: “Matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico”. Il matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del concordato con la Santa […]

Codice 12 marzo 2007

Nuovo codice del lavoro francese, approvato con l’ordinanza 12 marzo
2007, n. 2007-329, e in vigore dal 1° maggio 2008.
In OLIR.it:
– La versione precedente del Code du travail (1973)
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=3971]
– La Legge 27 maggio 2008, n. 496
[https://www.olir.it/ricerca/index.php?Form_Document=4742], che ha
introdotto modifiche al Code du travail attualmente in vigore,
specialmente riguardo ai divieti di discriminazione.

Legge regionale 28 novembre 2007, n.30

Regione Lombardia. Legge Regionale 28 novembre 2007, n. 30: “Normativa in materia di orari degli esercizi commerciali” (BURL n. 48, 1° suppl. ord. del 30 Novembre 2007 ) Art. 1 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3 aprile 2000, n. 22 :”Disciplina delle vendite straordinarie e disposizioni in materia di orari degli esercizi commerciali”, limitatamente […]

Decisione 09 marzo 1997

European Commission of Human Rights (First Chamber). Decision as to the admissibility of Application No. 29107/95: “Louise STEDMAN against the United Kingdom” The European Commission of Human Rights (First Chamber) sitting in private on 9 April 1997, the following members being present: Mrs. J. LIDDY, President MM. M.P. PELLONPÄÄ E. BUSUTTIL A. WEITZEL C.L. ROZAKIS […]

Legge 02 aprile 1958, n.339

Legge 2 aprile 1958, n. 339, per la tutela del rapporto di lavoro domestico. (in Gazz. Uff. del 17 aprile 1958, n. 93) Articolo 1. Norme generali. La presente legge si applica ai rapporti di lavoro concernenti gli addetti ai servizi domestici che prestano la loro opera, continuativa e prevalente, di almeno 4 ore giornaliere […]

Sentenza 25 luglio 2005, n.932

Il diritto di libertà religiosa sancito dall’art. 9 della CEDU
include la libertà di manifestare il proprio credo ed in particolare
di esercitare il culto. Le condizioni di lavoro possono però trovarsi
in conflitto con le modalità di esercizio del culto; nel caso di
specie, turni lavorativi che includono la domenica contrastano con il
desiderio del lavoratore cristiano di godere del giorno festivo
previsto dalla propria religione. L’art. 9, 2° comma della CEDU
permette tuttavia restrizioni al diritto di manifestare la propria
fede religiosa; dunque è da ritenersi che il datore di lavoro non
abbia un obbligo assoluto di rispettare il diritto del dipendente
all’esercizio del culto, ma possa limitarlo, tenendo conto delle
necessità dell’impresa. Un dipendente che rifiuti di lavorare la
domenica in ragione della sua religione, può perciò essere
legittimamente licenziato e la sua libertà religiosa non risulta
violata se la restrizione operata (in questo caso la fissazione di un
turno domenicale) è ragionevole e risponde alle necessità economiche
dell’impresa.
Il datore di lavoro dovrà ad ogni modo cercare di predisporre
specifici aggiustamenti a favore delle esigenze religiose del
dipendente; tuttavia il licenziamento appare giustificato in base
all’Employment Rights Act 1996 se è stato fatto tutto il possibile
per porre in atto tali aggiustamenti e per giungere ad una soluzione
di compromesso che permetta al dipendente l’esercizio del suo
diritto (cosa accaduta nel caso di specie, dove era stato offerto un
posto di lavoro alternativo nella medesima azienda, nel quale non
erano previsti turni lavorativi la domenica).
Quanto alla motivazione del licenziamento, essa non è rinvenibile
nella religione del dipendente, ma nel suo rifiuto ad adeguarsi
all’orario di lavoro previsto e ad accettare altre soluzioni
alternative offerte dall’impresa; non si tratta, perciò, di un
licenziamento discriminatorio.