Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 10 marzo 1995, n.2787

Ai sensi dell’art. 8 dell’Accordo firmato a Roma il 18 febbraio
1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell’11
febbraio 1929, tra la Repubblica Italiana e Santa Sede, ratificato e
reso esecutivo con legge 25 marzo 1985 n. 121, deve escludersi la
legittimazione degli eredi del coniuge a chiedere la delibazione della
sentenza ecclesiastica con cui è stata dichiarata la nullità del
matrimonio religioso da quest’ultimo contratto, anche nell’ipotesi
in cui tali eredi, sulla base delle norme del codice canonico, hanno
proseguito l’azione di nullità innanzi al giudice ecclesiastico ed
abbiano ottenuto la relativa pronuncia.