Sentenza 21 febbraio 2003, n.17050
Il reato di vilipendio di cadavere è integrato da qualunque
manipolazione di resti umani che consista in comportamenti idonei ad
offendere il sentimento di pietà verso i defunti, non resi necessari
da prescrizioni tecniche dettate dal tipo di intervento o addirittura
vietati, con la consapevolezza del loro carattere ultroneo o
incompatibile con le prescrizioni proprie del tipo di attività
svolto. Infatti, secondo consolidato indirizzo interpretativo della
giurisprudenza di legittimità che, seppur risalente nel tempo, non è
stato mai contrastato da pronunce di segno opposto, il dolo del reato
di cui all’art. 410 c.p. è generico, di talché l’elemento
psicologico di detto delitto è integrato dalla consapevolezza del
fatto che, come nel caso di specie, l’azione posta in essere non è
conforme alle prescrizioni o esigenze tecniche afferenti al tipo
attività espletata ed è idonea ad offendere il sentimento di pietà
verso i defunti.