Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 13 luglio 2001, n.6408

Pur riconoscendo la necessità di una valutazione dell’attività
didattica svolta in istituti che perseguono le finalità delle scuole
statali, non per questo si deve affermare la piena equivalenza tra
insegnamenti nella scuola statale e in quella privata; le differenze
infatti permangono e sono ammesse dalla vigente normativa, salvo
qualche specifica eccezione (ex art. 76 legge n. 270 del 1982 per la
partecipazione alle speciali sessioni di esami ai fini abilitanti).
Ferma quindi la valutabilità dell’insegnamento prestato, appare
corretto radicare nel Ministero della pubblica Istruzione la
competenza a stabilire quali sono i titoli più idonei per accertare
le capacità professionali e culturali dei partecipanti in relazione
alle tipologie e caratteristiche del servizio prestato; relativamente
al servizio prestato presso scuole non statali legalmente riconosciute
è attribuito un punteggio inferiore rispetto al servizio prestato in
scuole statali.

Sentenza 16 novembre 2001, n.2255

L’art. 2 del Decreto legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito dalla
legge 20 agosto 2001, n. 333, laddove prevede la parificazione, a
partire dal 1° settembre 2000, dei servizi di insegnamento prestati
presso le scuole paritarie al servizio svolto nelle scuole statali,
conferma la tesi, posta a fondamento del decisum di prime cure,
dell’inesistenza, per il periodo previgente, di una norma ovvero di un
principio che imponesse la valutazione in termini identici del
servizio. Pertanto in assenza di un precetto legislativo di segno
opposto, la clausola limitativa del peso del servizio presso un
istituto privato, lungi dall’incidere sulla pari dignità degli
insegnamenti, costituisce il precipitato logico del differente sistema
di reclutamento, libero in ambito privato ed ispirato a criteri di
procedimentalizzazione in sede pubblica.

Sentenza 18 aprile 2005, n.1762

L’Accordo di revisione del Concordato tra la Repubblica Italiana e la
Santa Sede ha disposto – all’articolo 10, n. 3 – che «le nomine dei
docenti dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti
istituti sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso,
della competente autorità ecclesiastica». In particolare, tale
gradimento – ai sensi di quanto disposto dalla sentenza della Corte
costituzionale n. 195/1972 a cui il Protocollo addizionale si richiama
– costituisce un fatto estraneo all’ordinamento italiano, la cui
concreta sussistenza rappresenta un presupposto di legittimità della
nomina del docente, non sindacabile né dall’Università Cattolica,
né dal giudice amministrativo; l’assenza del gradimento obbliga
pertanto gli organi dell’Università Cattolica a prenderne atto, nel
senso che essi non possono attivare una fase del procedimento volta ad
accertare le ragioni di tale assenza, nè possono disporre la nomina,
in contrasto con le determinazioni dell’autorità ecclesiastica.

Legge provinciale 23 luglio 2004, n.7

Legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7: “Disposizioni in materia di istruzione, cultura e pari opportunità”. (da “Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige” n. 31 del 3 agosto 2004, Supplemento n. 3) ARTICOLO 1 (Modificazioni della legge provinciale 10 dicembre 1993, n. 41 “Interventi per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna”) 1.Al […]

Delibera 21 novembre 2002

Conferenza Episcopale Italiana. Delibera 21 novembre 2002: “Insegnanti di religione: sessione speciale per il conseguimento del titolo di qualificazione”. Prot. n. 1197/02 (Omissis) La Conferenza Episcopale Italiana, nella 50a Assemblea Generale del 18-21 novembre 2002, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza dei due terzi la delibera concernente l’effettuazione di una sessione speciale per […]

Decreto dirigenziale 31 marzo 2004

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Decreto dirigenziale 31 marzo 2004: “Insegnamento della religione cattolica -Concorso riservato per titoli ed esami: revoca del D.D.G. 24.03.2004”. (omissis) IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA VISTO il decreto direttoriale 2 febbraio 2004 con il quale sono stati indetti i concorsi per esami e titoli per insegnanti […]

Decreto dirigenziale 24 marzo 2004

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Decreto dirigenziale 24 marzo 2004: “Insegnamento della religione cattolica – Concorso riservato a posti di docente: unificazione delle sedi per lo svolgimento delle fasi successive alla prova scritta”. (omissis) IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA VISTO il decreto direttoriale 2 febbraio 2004 con il quale sono stati […]

Sentenza 26 giugno 1995

La mancata equiparazione della materia di religione alle altre materie
fondamentali, nei piani di studio della Scuola Universitaria per la
formazione dei docenti, come previsto dall’Accordo del 3 gennaio 1979
tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo su insegnamento e affari
culturali, viola il diritto dei genitori a che i loro figli ricevano
la formazione religiosa e morale in conformità alle proprie
convinzioni (art. 27, co. 10 Cost. spagnola), e la suddetta
equiparazione costituisce un obbligo derivante da un Trattato
internazionale celebrato dallo Stato spagnolo nell’esercizio legittimo
delle competenze che la Costituzione gli attribuisce (art. 149).