Sentenza 16 giugno 2005, n.9378
Gli incarichi di insegnamento della religione non comportano la
copertura, sia pure provvisoria, di posti previsti in organico o
comunque corrispondenti a quelli individuati a mezzo delle classi di
concorso. Tale interpretazione appare conforme alla normativa
contenuta nella L. 25 marzo 1985 n. 121 (di ratifica ed esecuzione
dell’accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense) e
nel punto 5 lett. b) del relativo protocollo addizionale, i quali
configurano chiaramente l’insegnamento della religione come meramente
facoltativo e prevedono che per esso la provvista di personale avvenga
in base ad un procedimento del tutto peculiare, nel corso del quale
assume funzioni preminenti un soggetto del tutto estraneo alla
Pubblica amministrazione, quale l’Ordinario diocesano. Pertanto, posto
che l’art. 2, comma 4 della L. 3 maggio 1999 n. 124 prevede – ai fini
dell’ammissione alla sessione riservata di esami per l’insegnamento –
che il servizio precedentemente prestato dai docenti concerna
“insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o relativi a classi di
concorso”, si deve ritenere pienamente legittimo il provvedimento
dell’Amministrazione di esclusione, da tale abilitazione riservata,
degli insegnanti di religione, in forza della diversità di condizione
di questi ultimi rispetto a quella di tutti gli altri insegnanti
precari.