Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Proposta di direttiva 07 gennaio 2000

Consiglio dell’Unione europea. Proposta di direttiva che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica, 7 gennaio 2000. (Da “Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee”, n. C 116 E/56 del 24 aprile 2000) Il Consiglio dell’Unione Europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo […]

Risoluzione 23 ottobre 1995, n.95/C 312/01

Consiglio dell’Unione Europea e Consiglio d’Europa. Risoluzione N. 95/C 312/01 del Consiglio dell’Unione Europea e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio sulla risposta dei sistemi scolastici ai problemi del razzismo e della xenofobia (Strasburgo 23 ottobre 1995) I. – Considerazioni generali L’istruzione e la formazione svolgono un ruolo di […]

Dichiarazione/i 12 aprile 1989

Parlamento europeo. Dichiarazione dei diritti e delle libertà fondamentali, 12 aprile 1989. Disposizioni generali 1. – (Dignità) – La dignità umana è inviolabile. 2. – (Diritto alla vita). – Chiunque ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza. Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti. 3. – […]

Convenzione 19 novembre 1996

Consiglio d’Europa. Convenzione per la tutela sui diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano in ordine alle applicazioni della biologia e della medicina, 19 novembre 1996. Capitolo I – Disposizioni generali 1. – (Finalità e obiettivo). – Le Parti aderenti alla presente Convenzione tuteleranno la dignità e l’identità di tutti gli esseri umani e garantiranno […]

Dichiarazione/i

Dichiarazione dell’Organizzazione internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e i suoi seguiti. Considerato che l’OIL è stata fondata nella convinzione che la giustizia sociale è essenziale ad una pace universale e durevole; Considerato che lo sviluppo economico è essenziale ma non sufficiente ad assicurare equità, progresso sociale e sradicamento della […]

Ordinanza 19 febbraio 1998

Tribunal de Grande instance de Lorient, Juge des referes. Ordonnance du 19 fevrier 1998. C. G. c. F. T. et J. P. (omissis) Nous, Juge des Référés, Après avoir entendu les avocats des parties en cause en leurs explications et observations, avons rendu notre ordonnance en ces termes: Par actes du 16 février 1998, C. […]

Sentenza 11 giugno 1993

I precedenti giurisprudenziali relativi alla tutela costituzionale del
libero esercizio della religione fissano il principio che le leggi
devono essere neutrali e di generale applicabilità per evitare
effetti discriminatori, sia pure indiretti, ai danni di qualsiasi
pratica di culto. I caratteri della neutralità e della generale
applicabilità delle leggi possono subire eccezioni solo in forza di
interessi pubblici cogenti allorché tali interessi non possano essere
soddisfatti in altro modo piú congruo. Nel caso di specie il vero
oggetto degli interventi, nonostante la loro apparente neutralità
(facial neutrality), non consiste nella tutela degli interessi alla
sicurezza pubblica ed alla protezione degli animali, perché essi
hanno come scopo effettivo una indebita discriminazione religiosa
(religious gerrymander). Con tali misure, infatti, non vengono puniti
tutti i comportamenti che, realizzando una uccisione di animali
possono violare questi interessi, ma solo le pratiche religiose di un
gruppo determinato, i cui sacrifici rituali pongono, per altro, in
essere una modalità di uccisione degli animali ritenuta in altre
circostanze non contraria a sentimenti umanitari. Le restrizioni
governative colpiscono solo comportamenti protetti dal primo
emendamento e mancano di disporre misure intese a restringere altre
condotte che producono analoghi attentati ai beni protetti; a motivo
di ciò gli interessi addotti per giustificare tali restrizioni non
possono essere considerati cogenti.

Sentenza 27 novembre 1996

Benché l’interessata abbia iniziato a indossare il foulard soltanto
dopo la modifica del regolamento interno dell’istituto che vieta
l’esibizione di segni di appartenenza religiosa, non risulta dagli
atti che l’interessata abbia inteso, nel caso di specie, usare il velo
al fine di esercitare atti di pressione o di proselitismo.

Sentenza 18 giugno 1993

A norma del comma terzo dell’art. 49 della Costituzione federale
spetta ai genitori il potere di disporre della formazione religiosa
dei figli fino al compimento del sedicesimo anno di età; pertanto
sussiste la legittimazione ad agire dei genitori in nome proprio o
quanto meno a nome del figlio minore per la tutela della libertà di
coscienza di quest’ultimo. Quando l’ordinamento confessionale
detta una disciplina in contrasto con quella statale, come, nel caso
di specie, il divieto imposto dall’Islam ai bambini di sesso diverso
di nuotare insieme, mentre ciò è disposto dalle norme dello stato a
livello di scuola dell’obbligo, il civis fidelis è tenuto a
sottomettersi in linea di principio alle norme statali; il rispetto
del valore della libertà di coscienza comporta tuttavia l’obbligo
per le istanze pubbliche di concedere una dispensa, ove questa non
pregiudichi un ordinato ed efficiente svolgimento del servizio
scolastico. In particolare, non è legittimo ritenere a priori che
tale pregiudizio si verifichi nel caso in cui la presenza di un alto
numero di membri di minoranze confessionali faccia intravedere il
rischio di una eccessiva dilatazione delle richieste di dispensa. Del
resto, il principio di integrazione degli stranieri nel contesto
svizzero non comporta come regola generale che nell’osservanza delle
loro convinzioni religiose essi debbano sottoporsi a limitazioni
sproporzionate.