Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Sentenza 08 aprile 2014

Con la presente sentenza la seconda sezione della Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che l’Ungheria abbia
violato gli artt. 9 e 11 CEDU nell’adottare una legislazione sul
riconoscimento delle confessioni religiose che ha privato le
confessioni ricorrenti dello status di cui godevano nella
vigenza della precedente legislazione e dei correlativi diritti.

In particolare, la Corte di Strasburgo ha statuito per la prima volta
che sussiste, in capo agli Stati, un obbligo positivo (positive
obligation
) di adottare un sistema di riconoscimento giuridico
delle comunità religiose che faciliti l’acquisizione
della personalità giuridica da parte di queste, precisando che
gli artt. 9 e 11 CEDU non garantiscono tuttavia il diritto ad ottenere
un determinato status.
È stato, inoltre,
statuito che l’art. 9 CEDU non attribuisce alle comunità
religiose il diritto ad ottenere sovvenzioni dallo Stato ma, allo
stesso tempo, pone un obbligo in capo a quest’ultimo di adottare
una legislazione non discriminatoria ove intenda accordare a
confessioni religiose contributi o altri vantaggi.
Nel
caso di specie i Giudici hanno ritenuto non compatibile con gli artt.
9 e 11 CEDU la legge ungherese n. CCVI del 2011 nella misura in cui ha
previsto due livelli di riconoscimento delle comunità religiose
(chiese giuridicamente riconosciute e organizzazioni svolgenti
attività religiose), attribuendo certi vantaggi solo alle
prime, ed ha degradato le confessioni religiose ricorrenti dallo
status di chiese, goduto nella vigenza della legislazione
previgente, a quello di organizzazioni svolgenti attività
religiose, disponendo altresì che lo status di chiesa
giuridicamente riconosciuta possa essere ottenuto solo previa
approvazione del Parlamento nazionale, col voto favorevole di due
terzi dei suoi componenti.
[La Redazione di OLIR.it ringrazia
per la segnalazione del documento e la stesura del relativo Abstract
Mattia F. Ferrero, Università Cattolica del Sacro Cuore]

Decisione 06 dicembre 2013, n.3

Dopo diversi anni in cui non era stato possibile raggiungere il consensus su nuovi impegni
della c.d. dimensione umana, l’ultima Ministeriale
dell’OSCE ha adottato – tra le altre – la decisione
n. 3/13 sulla libertà di pensiero, coscienza, religione o
credo.
Con tale decisione il Consiglio dei Ministri ha
richiamato e riaffermato gli impegni precedentemente assunti dalla
CSCE/OSCE, invitando agli Stati partecipanti a svolgere diverse azioni
al fine di rispettare, tutelare e garantire la libertà di
pensiero, coscienza, religione o credo.
Tra queste azioni che
gli Stati partecipanti sono invitati a intraprendere, alcune
presentano tratti di novità rispetto ai precedenti commitments OSCE. Esse sono:
– la promozione e facilitazione del dialogo interreligioso;

l’incoraggiamento ad includere le comunità religiose nel
dibattito pubblico;
– la promozione del dialogo tra
comunità religiose ed organismi governativi;

l’adozione di politiche atte a promuovere il rispetto e la
protezione delle religious
properties
(così configurando in capo agli Stati
partecipanti una positive
obligation
in tal senso).
[Si ringrazia per la segnalazione
del documento e il relativo Abstract Mattia F. Ferrero,
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano]