Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Risoluzione 10 luglio 2008

Parlamento europeo. Risoluzione 10 luglio 2008 sul censimento dei rom su base etnica in Italia (testo approvato, P6_TA-PROV(2008)0361) Il Parlamento europeo , – visti i diritti dell’uomo e le libertà fondamentali, i principi di uguaglianza e di non discriminazione, il diritto alla dignità, al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati, i diritti […]

Costituzione 07 aprile 2008

Costituzione della Repubblica del Kosovo. 7 aprile 2008. Preamble We, the people of Kosovo, Determined to build a future of Kosovo as a free, democratic and peace-loving country that will be a homeland to all of its citizens; Committed to the creation of a state of free citizens that will guarantee the rights of every […]

Costituzione 22 marzo 2002

Costituzione della Repubblica democratica di Timor Est (Timor Orientale). 22 marzo 2002. PREAMBLE […] In its cultural and humane perspective, the Catholic Church in East Timor has always been able to take on the suffering of all the People with dignity, placing itself on their side in the defence of their most fundamental rights. Ultimately, […]

Costituzione 23 settembre 1988

Costituzione della Repubblica delle Isole Fiji. 23 settembre 1988. Preamble WE, THE PEOPLE OF THE FIJI ISLANDS, SEEKING the blessing of God who has always watched over these islands: RECALLING the events in our history that have made us what we are, especially the settlement of these islands by the ancestors of the indigenous Fijian […]

Costituzione 23 maggio 1926

Repubblica del Libano. Costituzione, 23 maggio 1926. Preamble […] b. Lebanon is Arab in its identity and in its association. It is a founding and active member of the League of Arab States and abides by its pacts and covenants. Lebanon is also a founding and active member of the United Nations Organization and abides […]

Sentenza 05 giugno 2008

Il divieto di discriminazione ex art. 14 CEDU non impedisce di
predisporre trattamenti differenziati per correggere le situazioni di
disuguaglianza tra determinati gruppi etnici, nazionali o religiosi.
Nel caso di specie, è ammessa in linea di principio l’istituzione di
classi separate per favorire la scolarizzazione dei bambini Rom,
tenuto conto delle loro peculiari necessità e del loro stile di vita.
Tuttavia, analizzando la normativa sulla scuola adottata nella
località greca di Aspropyrgos, la Corte ha individuato una violazione
del divieto di discriminazione razziale, poiché il collocamento dei
bambini Rom nelle classi separate è avvenuto utilizzando il solo
criterio dell’appartenenza etnica e senza considerare le reali
necessità formative degli alunni. Il trattamento differenziato,
dunque, è stato disposto da criteri discriminatori e non risulta
proporzionale al raggiungimento di uno scopo legittimo, quale
l’inserimento dei bambini nel percorso educativo ordinario o la loro
integrazione sociale. Le autorità scolastiche, infatti, hanno
frapposto difficoltà burocratiche all’iscrizione dei bambini nella
scuola elementare principale e non hanno dimostrato di aver agito allo
scopo di favorire la scolarizzazione dei bambini ed il recupero delle
loro mancanze formative.

Statuto 14 maggio 2008

Il Consiglio regionale lombardo ha approvato, nella seduta del 14
maggio 2008, in seconda lettura lo “Statuto d’autonomia della
Lombardia”, ai sensi dell’art. 123 della Costituzione (BURL n°21, 4°
S.S., del 24 maggio 2008).

Risoluzione 20 maggio 2008

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2008 sui progressi realizzati in materia di pari opportunità e non discriminazione nell’Unione europea (trasposizione delle direttive 2000/43/CE e 2000/78/CE) Il Parlamento europeo, – vista la comunicazione della Commissione su una strategia quadro per la non discriminazione e le pari opportunità per tutti (COM(2005)0224), – visto l’articolo 13 […]

Sentenza 06 luglio 2005

Le autorità bulgare vengono riconosciute responsabili di aver violato
il diritto alla vita in combinato disposto con il divieto di
discriminazione (artt. 2 e 14 CEDU). Il caso riguardava l’uccisione
da parte della polizia di due disertori rom, uccisi durante
l’esecuzione di un arresto che, data la situazione (i sospetti erano
disarmati, non avevano commesso reati violenti, non si erano dati alla
fuga) non giustificava il ricorso all’uso della forza, che secondo
l’art. 2 della Convenzione, deve essere “assolutamente necessario”. La
Corte ha ritenuto responsabile lo Stato bulgaro per la morte dei due
uomini e per non aver condotto indagini sufficientemente accurate
sulla presenza del movente razzista alla base del comportamento
incriminato.

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276

Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276. “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” (in Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2003 – S.O. n. 159) (omissis) Art. 10. Divieto di indagini sulle opinioni e trattamenti discriminatori 1. E’ fatto divieto […]