Sentenza 01 marzo 2002, n.3033
Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la
controversia promossa, dal Fondo pensioni per il personale docente e
per i ricercatori dell’Università cattolica del Sacro Cuore (libera
università costituita ed operante ai sensi degli art. da 198 a 212
del testo unico di cui al r.d. 31 agosto 1933 n. 1592), nei confronti
di professore universitario collocato a riposo, per ottenere la
restituzione di somme pagate a titolo di pensione e ritenute non
dovute, atteso che tali prestazioni corrispondono a situazioni
soggettive che trovano titolo immediato e diretto nel cessato rapporto
di pubblico impiego, e non in un rapporto previdenziale; ed essendo,
d’altra parte, da escludere, nella specie, la giurisdizione della
Corte dei conti, considerato che le prestazioni pensionistiche in
questione sono erogate dal Fondo – ente dotato di personalità
giuridica e gestito dall’Università cattolica – senza onere a carico
dello Stato. (Principio espresso in relazione a fattispecie nella
quale il collocamento a riposo del professore universitario era
avvenuto anteriormente allo “ius superveniens” rappresentato dall’art.
29 del d.lg. n. 80 del 1998).