Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Ordinanza 01 ottobre 2010, n.39

Comune di Follonica. Ordinanza sindacale 1 ottobre 2010, n. 39: "Divieto di comporatamenti non conformi ai criteri di civile convivenza (bivacchi, abbigliamento inadeguato, accattonaggio molesto o con animali, abbandono di rifiuto, imbrattamento di mura o di arredi). IL SINDACO Premesso che tra gli obiettivi primari dell'Amministrazione Comunale vi sono la prevenzione e la repressione dei comportamenti che, […]

Ordinanza 01 ottobre 2010, n.700

L’ordinanza impugnata, sebbene non intenda sanzionare di per sé la
mendicità, ma solo quella posta in essere recando disturbo e
molestia, si fonda su una norma di dubbia legittimità costituzionale.
Infatti l’articolo 54 TUEL novellato, che attribuisce al Sindaco un
vasto potere di ordinanza, esercitabile senza limiti di tempo e a
prescindere da situazioni di urgenza, è potenzialmente eversivo della
gerarchia delle fonti prevista dalla Carta costituzionale, che
consente in linea di principio solo alla legge e agli atti equiparati
di incidere sulla sfera giuridica di libertà del cittadino.

Sentenza 30 aprile 2003, n.15081

In tema di inquinamento acustico ed atmosferico, l’art. 6, comma
terzo, della legge quadro 26 ottobre 1995, n. 447, consente ai comuni,
il cui territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico,
ambientale e turistico, di attuare una più specifica regolamentazione
dell’emissione ed immissione dei rumori e di disciplinare l’esercizio
di professioni ed attività rumorose anche con l’istituzione di fasce
orarie durante le quali sia possibile lo svolgimento di tali
attività. Inoltre, affinché si possa parlare di effettivo disturbo
al riposo delle persone e alla tranquillità pubblica e/o privata
occorre prendere in considerazione non il dato oggettivo del
superamento di una certa soglia di rumorosità fissata dalla legge,
bensì gli effetti negativi della rumorosità sulle occupazioni e sul
riposo di un numero indeterminato di persone, e quindi sulla
tranquillità pubblica o privata.

Sentenza 06 aprile 1993, n.136

Non è dubbia l’applicabilità dell’art. 659 c.p. al caso di abuso
nel suono delle campane, ricadendo queste ultime nella categoria degli
“strumenti sonori” di cui al citato articolo. La legittimità
dell’uso delle campane trova il proprio limite nelle leggi poste a
tutela dei diritti inviolabili e costituzionalmente sanciti dei
consociati. Deve pertanto farsi riferimento a tali diritti per
delineare la cornice entro cui può svolgersi la libertà di culto. Il
suono delle campane non è identificabile con il concetto di “rumore”
ex allegato A) del DPCM 1º marzo 1991, e il semplice superamento dei
limiti ivi indicati non integra di per sé il reato di cui all’art.
659 c.p. Dovrà piuttosto farsi riferimento al concetto di “normale
tollerabilità” (inteso in senso oggettivo e tenendo conto della
condizione dei luoghi) e alla verifica di un corretto uso
dell’impianto. L’ordinanza sindacale fondata sull’erroneo
presupposto dell’applicabilità del DPCM 1º marzo 1991, e priva di
contenuto discrezionale, è affetta da vizio rilevabile dal giudice
ordinario, e la mancata ottemperanza ad essa importa assoluzione per
insussistenza del fatto rispetto all’ipotesi di cui all’art. 650
c.p.

Sentenza 18 marzo 1994, n.3261

L’uso delle campane, regolamentato dagli organi diocesani locali,
deve svolgersi nei limiti dell’attività connessa al culto per
rientrare nell’attività tutelata dall’accordo tra Stato e Chiesa
cattolica. La stipula del Concordato non ha infatti comportato una
rinuncia tacita da parte dello Stato alla tutela di beni giuridici
primari, quali il diritto alla salute previsto dall’art. 32 Cost. Ne
consegue che on può invocarsi l’applicazione dell’art. 2 tra
Stato e Santa Sede approvato con L. n. 121/1985 né l’applicazione
di regolamenti ecclesiastici locali qualora le campane siano
utilizzate in tempi e con modalità non attinenti all’esercizio del
culto. (Nella specie è stato rigettato il ricorso avverso sentenza di
condanna di un parroco per la contravvenzione di cui all’art. 659
c.p. per aver fatto funzionare i rintocchi delle campane con orologio
elettrico, di giorno e di notte ogni quarto d’ora, con rumori
eccedenti i limiti di tolleranza acustica e conseguentemente disturbo
al riposo e alle occupazioni delle persone). Ricorrono gli estremi
della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p. (disturbo delle
occupazioni o del riposo delle persone) ogni qualvolta si verifichi un
concreto pericolo di disturbo, che superi i limiti di normale
tollerabilità, la cui valutazione deve essere effettuata con criteri
oggettivi riferibili alla media sensibilità delle persone che vivono
nell’ambiente ove suoni e rumori vengono percepiti. Ne consegue che
non vi è necessità di ricorrere ad una perizia fonometrica per
accertare l’intensità del suono, allorché il giudice, basandosi su
altri elementi probatori acquisiti agli atti, si sia formato il
convincimento – esplicitato con motivazione indenne da vizi logici –
che per le sue modalità di uso la fonte sonora emetta suoni
fastidiosi di intensità tale da superare i limiti di normale
tollerabilità. (Nella fattispecie è stato rigettato il ricorso di un
parroco, condannato per aver fatto funzionare il suono delle campane
della chiesa, azionato da orologio elettrico, di giorno e di notte
ogni quarto d’ora, con rumori eccedenti i limiti di tolleranza
acustica e conseguente disturbo al riposo e alle occupazioni delle
persone).

Sentenza 27 aprile 1994

Il suono delle campane di una chiesa in orario diurno e per intervalli
di tempo ragionevolmente brevi non rientra nella previsione del
D.P.C.M. 1 marzo 1991, applicandosi tale decreto solo ai rumori, cioè
ai fenomeni acustici casuali, sgradevoli, fastidiosi, non musicali.
Pertanto, mancando, altresì, nella fattispecie l’attitudine a
produrre disturbo nei soggetti di media sensibilità, non sussistono
né il reato di cui all’art. 659 c.p., né conseguenzialmente il
reato di cui all’art. 650 c.p. essendo l’ordinanza sindacale
viziata da violazione di legge.