Osservatorio delle libertà ed istituzioni religiose

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Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose

Parere 11 ottobre 1995, n.2421

Potendo le associazioni costituite per scopi leciti operare nella
condizione di associazioni non riconosciute, risponde all’interesse
pubblico negare il riconoscimento della personalità giuridica alle
associazioni la cui consistenza patrimoniale non risulti adeguata al
fine di garantire l’autosufficienza economica e la stabilità.

Parere 24 maggio 1995, n.3148

Ai fini dell’approvazione dello statuto di una fondazione di culto,
appare opportuna la richiesta d’integrazione delle norme statutarie
con la previsione di un collegio di revisori dei conti, nominati anche
dall’autorità ecclesiastica fra persone dotate di specifica
competenza professionale e delle quali almeno una risulti iscritta
nell’albo ufficiale dei revisori. L’autorizzazione governativa
all’accettazione di un lascito da parte di una fondazione di culto
può essere rilasciata anche prima del passaggio in giudicato della
sentenza civile di secondo grado che afferma la validità della
disposizione testamentaria in favore dell’ente, tenuto conto del
fatto che l’autorizzazione non pregiudica, in ogni caso, i diritti
dei terzi.