Sentenza 05 dicembre 2007, n.295671
La sanzione di espulsione definitiva pronunciata nei confronti di un
allievo di una scuola pubblica che non si conformi alla legge che
vieta l’ostentazione di segni esteriori connotanti l’appartenenza
religiosa (nel caso di specie: un foulard, indossato in base alla
religione islamica) non costituisce un attentato alla libertà di
pensiero, coscienza e religione sancita dall’art. 9 della CEDU, ove
tale sanzione sia volta ad assicurare il rispetto del principio di
laicità negli edifici scolatici pubblici, senza alcuna
discriminazione religiosa nei confronti degli alunni e delle
confessioni religiose.