Sentenza 20 luglio 1993, n.343
La clausola di esonero dal servizio di leva a pena espiata stabilita
per coloro che rifiutano il servizio militare per motivi di coscienza,
costituisce una sorta di clausola di garanzia della proporzionalita’
della pena, in quanto, in mancanza di essa, di fronte alla
manifestazione di un rifiuto totale del servizio di leva, la sanzione
penale e’ destinata ad applicazioni reiterate fino all’esaurimento del
correlativo obbligo di leva (45 anni). La inapplicabilita’ di tale
clausola nei confronti di coloro, che rifiutano il servizio militare
senza addurre alcun motivo ovvero adducendo motivi diversi da quelli
considerati dal legislatore, da’ adito, in pratica, alla c.d. spirale
di condanna, rendendo al contempo eccessivamente sproporzionato il
trattamento sanzionatorio e vanificando altresi’ il fine rieducativo
della pena che costituisce una garanzia istituzionale della liberta’
personale in relazione allo stato di detenzione. Deve pertanto essere
dichiarata la illegittimita’ costituzionale, per violazione degli
artt. 3 e 27 Cost. – restando assorbiti gli ulteriori profili di
incostituzionalita’ – dell’art. 8, terzo comma, l. n. 772 del 1972 in
connessione con l’art. 148 c.p.m.p., nella parte in cui non prevede
l’esonero dalla prestazione del servizio militare di leva a favore di
coloro che, avendo rifiutato totalmente in tempo di pace la
prestazione del servizio stesso dopo aver addotto motivi diversi da
quelli indicati nell’art. 1 della l. n. 772 del 1972 o senza aver
addotto motivo alcuno, abbiano espiato per quel comportamento la pena
della reclusione in misura quantomeno non inferiore complessivamente
alla durata del servizio militare di leva, rimanendo peraltro urgente
un intervento del legislatore volto alla razionalizzazione del
trattamento sanzionatorio relativamente ai reati militari connessi al
rifiuto di prestare il servizio militare.